Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2359 del 18 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 133, comma 1, lett. i), del codice del processo amministrativo (secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione nazionale per le societą e la borsa) si applica anche ad una controversia proposta innanzi all'a.g.a. prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

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