Corte costituzionale ordinanza n. 19 del 2 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione - dell'art. 133, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui non devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le questioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; infatti, la riserva legislativa prevista dall'art. 103 Cost. in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva del G.A. determina l'inammissibilità della questione, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta.

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