(massima n. 1)
Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima - assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. - non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.