Presunzione di uguaglianza delle quote dei partecipanti
Si è mantenuto il principio per cui le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali: si sono omesse nel nuovo testo soltanto le parole «
fino a prova contraria », poichè sono una conseguenza della stessa presunzione
iuris tantum.
Naturalmente sono fatti salvi altresì tutti i casi in cui la stessa disposizione di legge stabilisce una diversa misura di partecipazione (p. es. l'
art. 939 del c.c. per l'ipotesi di commistione o di confusione senza possibilità di separazione delle cose confuse o commiste).
La prova di una disuguaglianza delle quote potrà essere data solo di regola con tutti i mezzi. Si dubita, infatti, se, risultando la comunione da convenzione redatta per iscritto
ad substantiam o
ad probationem tantum, la prova della disuguaglianza debba risultare necessariamente dalla scrittura nel primo caso o essere sottoposta agli stessi limiti nei mezzi di prova nel secondo.
Interessanti casi giurisprudenziali sono forniti dalla presunzione di appartenenza in metà per ciascuno a due persone, intestatarie di una cassetta di sicurezza presso una banca, delle entità patrimoniali contenute nella cassetta, e dalla stessa presunzione, nel caso di acquisto di un fondo da parte di più persone, senza precisazione della quota spettante a ciascuno degli acquirenti, per quanto taluno abbia sborsato una parte di prezzo maggiore.
Ha osservato la Corte di Cassazione che in tal caso chi ha pagato di più ha soltanto un diritto di credito verso il comproprietario, che ha pagato di meno, ma la soluzione non appare esente da dubbi, potendo la diversa partecipazione al pagamento del prezzo essere considerata come una circostanza estrinseca indiretta atta a dimostrare il patto, risultante dalla stessa scrittura, contrario ad una parità delle quote nella comunione e determinante invece una proporzionalità di esse alle quote di prezzo versate.
Concorso nei vantaggi e nei pesi in proporzione della quota
In relazione alla presunzione di uguaglianza delle quote, il capoverso mantiene fermo il principio per cui il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
La diversa formulazione dei due commi dell'articolo non impedisce di considerare come una presunzione anche questa proporzionalità dei vantaggi e dei pesi con le quote, atteso il carattere suppletivo della norma. Le parti possono, quindi, convenire una diversa misura di partecipazione, sia rispetto all'entità della quota sia fra gli stessi vantaggi e le perdite. Anche in tema di comunione vige, però, il divieto del patto leonino, per il quale un condomino deve essere gravato di tutti i pesi ed un altro beneficiare di tutti i vantaggi. Nè sembra che al divieto si sfugga attribuendo i vantaggi o caricando gli oneri a un soggetto per la totalità fino a una data misura e stabilendo una partecipazione per l'eccedenza, poiché è essenziale alla comunione, come alla società, non la possibilità di una partecipazione, ma una
effettiva, sicura
partecipazione ai vantaggi come agli oneri.