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Articolo 1052 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

Dispositivo dell'art. 1052 Codice Civile

Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato(1).

Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria [2643 nn. 4 e 14, 2932] solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria(2).

Note

(1) Nel riferirsi alla disposizione che precede quella in oggetto si deve, in ogni caso, escludere il comma 3 dell'art. 1051; esso parte, infatti, dal presupposto che l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente al passaggio dei veicoli, ma sia, al tempo stesso, estendibile. Il presente articolo presuppone, invece, che esso, pur inadatto o insufficiente, non sia ampliabile.
(2) Tale comma è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta «nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità -- di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap -- degli edifici destinati ad uso abitativo».

Ratio Legis

Tale disposizione permette la costituzione di una servitù di passaggio coattivo anche a vantaggio di un fondo non intercluso; essa è stata positivizzata per l'ipotesi in cui l'accesso alla via pubblica del fondo non ne garantisca un adeguato utilizzo, e ciò tenendo conto della destinazione agricola o industriale (non commerciale) del fondo medesimo [v. 1051].

Spiegazione dell'art. 1052 Codice Civile

Insufficienza dell'accesso alla via pubblica

Questo articolo disciplina una diversa figura di passaggio coattivo, il passaggio a favore di fondo non intercluso: l'accesso alla via pubblica c'è, ma risulta insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. Anche per questo caso è da ripetere che tali bisogni possono esser dovuti ad una nuova destinazione del fondo.

Se è possibile ampliare tale accesso, non si può ricorrere a questa figura di servitù, e torna in campo l'altra, disciplinata dal comma 3 dell'articolo precedente.


Apprezzamento discrezionale del giudice

La singolarità giuridica e pratica di questo tipo di passaggio forzoso è la seguente: la sua costituzione è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria, che può costituirla quando la riconosce rispondente alle esigenze superiori dell'industria o dell'agricoltura.

Naturalmente, al nuovo passaggio si applicano le disposizioni (artt. 1051, 1052, 1053, 1054, 1055) che disciplinano — per le modalità (parte per cui l'accesso è più breve ecc.), per l'indennità e per la cessazione — il passaggio coattivo come tale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

498 La seconda figura di servitù di passaggio coattivo (art. 1052 del c.c.) concerne l'ipotesi in cui il fondo abbia un accesso alla via pubblica, ma questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. In tale ipotesi non è conferito senz'altro al proprietario del fondo il diritto di ottenere la servitù, ma è rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria di consentire la servitù quando riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. L'invasione dell'ambito della proprietà altrui, non per necessità, ma per una maggiore utilità, non può infatti essere giustificata che da un interesse superiore a quello dei singoli: dall'interesse generale della produzione. Con maggiore precisione rispetto all'art. 594 del codice del 1865, sono determinate dall'art. 1053 del c.c., secondo comma, le indennità dovute al proprietario del fondo servente per il passaggio coattivo. Non soltanto gli si riconosce il diritto a un'indennità proporzionata al danno che deriva dal passaggio, ma, prevedendosi il caso in cui, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili una zona del fondo servente ovvero lasciarla incolta, si stabilisce l'obbligo del proprietario che domanda il passaggio di pagare il valore della zona anzidetta prima d'intraprendere le opere o d'iniziare il passaggio medesimo, in conformità di quanto è disposto nell'art. 1038 del c.c., primo comma, per l'acquedotto coattivo.

Massime relative all'art. 1052 Codice Civile

Cass. civ. n. 40824/2021

La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.

Cass. civ. n. 15116/2021

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva escluso l'interclusione sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società, avesse accesso alla via pubblica mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2016).

Cass. civ. n. 21866/2020

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2015).

Cass. civ. n. 13223/2019

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.

Cass. civ. n. 14477/2018

La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili.

Cass. civ. n. 8817/2018

L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2013).

Cass. civ. n. 14788/2017

In tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c. allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto "officio iudicis", ex art. 1052 c.c.: in tale ultimo caso, peraltro, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la costituzione della servitù prevista dall'art. 1052 c.c. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego.

Cass. civ. n. 1603/2017

In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell'attività d'impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale.

Cass. civ. n. 10595/2013

In materia di servitù, la diversità delle ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, cod. civ. ed all'art. 1052 cod. civ., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo, non osta a che il giudice accolga le distinte domande cumulativamente proposte, disponendo, da un lato, l'ampliamento del preesistente passaggio nel tratto in cui ciò sia possibile e costituendo, dall'altro, una nuova servitù per il tratto in cui, stante l'impossibilità dell'allargamento, il transito risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo dominante.

Cass. civ. n. 5765/2013

La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.

Cass. civ. n. 4418/2013

In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma secondo, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato anche alla luce della legge n. 135 del 2001, ai sensi della quale per agevolare il turismo sono promosse azioni per il superamento degli ostacoli, che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici.

Cass. civ. n. 14103/2012

L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in genere. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, cod. civ. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.

Cass. civ. n. 4610/2012

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso. (Nella specie si trattava di un passaggio che aveva la funzione di scolo dei terreni, tale da risultare estremamente scosceso e stretto, e per questo motivo giudicato insufficiente, con conseguente interclusione relativa correttamente ritenuta esistente nella sentenza di merito confermata dalla S.C.).

Cass. civ. n. 3125/2012

In materia di servitù, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, ma già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052 c.c., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso, e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente.

Cass. civ. n. 12340/2008

In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, c.c. che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
In materia di servitù di passaggio coattivo, mentre l'art. 1051, terzo comma, c.c. disciplina l'ipotesi della necessità di ampliamento di una servitù già esistente, nel caso in cui l'originario tracciato non consenta il transito di veicoli anche a trazione meccanica, l'art. 1052 c.c. consente l'imposizione di analoga servitù ex novo quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.

Cass. civ. n. 10045/2008

Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.


Ai sensi dell'art. 1052 c.c. da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici).

Cass. civ. n. 21597/2007

Il requisito dell'apparenza, indispensabile ai sensi dell'articolo 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo.

In tema di servitù di passaggio coattivo, regolano situazioni diverse in fatto le disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 1051, terzo comma, c.c., e dell'articolo 1052 c.c., giacché la prima disciplina la domanda di ampliamento della servitù in riferimento ad esigenze del fondo dominante con riguardo alla possibilità concreta di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione, mentre la seconda presuppone l'impossibilità per un fondo di ampliare un accesso alla via pubblica già esistente, e dunque rende possibile da parte del proprietario di tale fondo richiedere la costituzione di un altro passaggio. Inoltre, sono diversi anche gli ulteriori elementi necessari per l'accoglimento delle rispettive domande, posto che l'articolo 1051, terzo comma, c.c. tende a tutelare soltanto l'interesse del fondo dominante, mentre l'articolo 1052 c.c. mira a tutelare un effettivo interesse della collettività, perché il passaggio richiesto può essere concesso dal giudice solo qualora accerti che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.

In tema di servitù, le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù possono insistere anche (o soltanto) sul fondo dominante.

Cass. civ. n. 11954/2006

In tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 c.c., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'acceso di cui già si usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare 1'ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell'apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente.

Cass. civ. n. 6673/2005

In tema di servitù prediale, la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio pedonale (e di trasformazione dello stesso in via di transito per veicoli a trazione meccanica) e quella di costituzione di passaggio coattivo, pur avendo presupposti in parte identici (quali, ex art. 1051 primo, secondo e terzo comma c.c., la mancanza di uscita diretta sulla via pubblica del fondo a vantaggio del quale il passaggio dovrebbe essere ampliato o costituito e l'esigenza di uso di coltivazione del fondo stesso) hanno contenuto ed oggetto diversi, in quanto la domanda di ampliamento della servitù (art. 1051 comma terzo c.c.) presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento, mentre la domanda di costituzione del passaggio coattivo (art. 1051 comma primo e secondo) è sperimentabile solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare; dalla ontologica diversità delle due azioni consegue che, qualora sia stata dall'attore proposta domanda di ampliamento del passaggio per accedere alla pubblica via che si assume esistente sul fondo del convenuto, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, accertata l'inesistenza della addotta servitù, costituisca il passaggio coattivo, pur se non richiesto.

Cass. civ. n. 3408/2000

Per la costituzione della servitù coattiva a favore di fondo non intercluso, i bisogni di questo non necessariamente devono essere in atto al momento della proposizione della domanda, ma è sufficiente che il proprietario del fondo destinato a divenire dominante dimostri un serio e concreto intendimento di dar corso ad un più intenso sfruttamento del suo immobile, rispondente all'interesse generale della produzione agricola o industriale.

Cass. civ. n. 12814/1997

Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 hanno titolo diverso. I fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, primo comma c.c.); per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, terzo comma c.c.); per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).

Cass. civ. n. 281/1997

La costituzione coattiva di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1052 c.c., a favore di fondo non intercluso, postula la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale requisito perciò trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.

Cass. civ. n. 6184/1994

La nozione di passaggio coatto, cioè del passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell'art. 1052 c.c. non coincide con quella di passaggio necessario di cui all'art. 1051 stesso codice. Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato. L'interclusione assoluta o relativa attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino, mentre la concessione del passaggio nell'ipotesi dell'art. 1052 c.c. è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria.

Cass. civ. n. 4999/1994

Il requisito della rispondenza del passaggio alle esigenze della agricoltura o dell'industria, richiesto dal secondo comma dell'art. 1052 c.c. per la costituzione del passaggio coattivo, deve essere valutato non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi, e dalle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.

Cass. civ. n. 7996/1991

L'art. 1052, c.c., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo e insuscettibile di essere ampliato, sempre che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, postula, con la locuzione «accesso alla via pubblica», la preesistenza di un diritto di passaggio iure proprietatis ovvero iure servitutis.

Qualora il titolare di servitù di passaggio pedonale sul fondo altrui, deducendo che le proprie esigenze di coltivazione esigono anche il transito veicolare, chieda non l'ampliamento di tale preesistente passaggio, in quanto non attuabile, né la costituzione di passaggio coattivo su un fondo diverso, bensì la costituzione di un nuovo passaggio coattivo su altra porzione dello stesso fondo servente, la relativa domanda esula dalle previsioni dell'art. 1051, terzo comma, c.c. e rientra nella disciplina dettata dall'art. 1052 c.c., in tema di passaggio a favore del fondo non intercluso, restando conseguenzialmente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma.

Cass. civ. n. 9860/1990

Ai sensi dell'art. 1051 comma terzo c.c., presupposto legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui è la preesistenza di un diritto di servitù di passaggio e la necessità di ampliamento del tracciato per il transito di veicoli anche a trazione meccanica ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante. Per il soddisfacimento della suddetta esigenza è consentita la soluzione alternativa all'ampliamento mediante la costituzione di un nuovo passaggio soltanto dopo che sia stata accertata la non ampliabilità del passo e la rispondenza del nuovo passaggio alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria ai sensi dell'art. 1052.

Cass. civ. n. 8196/1990

A norma dell'art. 1052 c.c. può disporsi il passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, quando il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente in relazione ai bisogni oltre che insuscettibile di ampliamento e si riconosca dall'autorità giudiziaria la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale fattispecie ha in comune con quella contemplata dall'art. 1051, comma terzo c.c. il presupposto di un'uscita già esistente sulla via pubblica, ma ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile a danno di altro fondo nel concorso del cennato riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria.

Cass. civ. n. 2367/1988

Con riguardo alla disciplina del passaggio coattivo (artt. 1051 e 1052 c.c.) mentre l'ipotesi del fondo che abbia un accesso inadatto ed insufficiente alla via pubblica (art. 1052 c.c.) postula — perché possa non di meno costituirsi coattivamente la servitù di passaggio — l'impossibilità dell'ampliamento dell'accesso già esistente, invece nell'ipotesi dell'ampliamento del passaggio preesistente, quale prevista dal terzo comma dell'art. 1051 c.c., il giudice deve stabilire se sia più opportuno ampliare la servitù esistente ovvero costituirne una nuova su un altro fondo, tenendo conto della maggiore facilità dell'accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo servente.

Cass. civ. n. 3451/1984

In favore del fondo intercluso, ma già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, la possibilità di costituire coattivamente, su un terzo fondo, una servitù di passaggio, per altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052, e, pertanto, trova presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso, che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente.

Cass. civ. n. 4867/1977

L'apprezzamento del giudice circa l'insufficienza ai bisogni del fondo dell'accesso esistente, ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio a norma dell'art. 1052 c.c., deve avere riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento e di una maggiore utilizzazione del fondo stesso, possibilità che vanno desunte, quanto meno, dal serio e dimostrato proposito del proprietario di migliorare il proprio fondo. Qualora venga richiesta la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c., il giudice deve vagliare e contemperare tra loro i due elementi essenziali della brevità del percorso (e conseguente minima onerosità della costituzione per il fondo dominante) e del minimo danno da arrecarsi al fondo servente. A tal proposito, qualora siano prospettate più soluzioni possibili, il giudice deve comparativamente valutare quale tra le più soluzioni arrechi al fondo servente il danno minore e, quindi, contemporaneamente il risultato di tale valutazione con quello relativo alla comodità del fondo dominante.

Cass. civ. n. 3618/1977

Agli effetti della costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, l'esigenza del riferimento alle possibilità concrete di un più intensivo sfruttamento e di una maggiore utilizzazione del fondo preteso dominante può ritenersi legittimamente attuata con l'esame dello stato attuale del fondo medesimo e della correlativa eventuale predisposizione di opere o servizi sostanzialmente finalizzati alla realizzazione della dedotta maggiore utilitas rispondente alle esigenze generali della produzione. La rispondenza della dedotta maggiore utilità alle esigenze generali della produzione (siano esse riferibili al settore dell'agricoltura o a quello dell'industria), nel caso di programmato più intensivo sfruttamento o di proposito di maggiore utilizzazione del fondo da attuare attraverso l'esercizio di una attività imprenditoriale, può essere desunta dalla consistenza e idoneità della predisposta organizzazione aziendale, indipendentemente dall'effettivo, contestuale esercizio dell'impresa.

Cass. civ. n. 1313/1977

L'art. 1052 c.c. non contempla una vera e propria condizione di necessità del passaggio coattivo, ma soltanto una maggiore utilità, rispondente alle esigenze generali della produzione, e comporta l'accertamento della possibilità concreta di un più intensivo sfruttamento o di una maggiore utilizzazione del fondo per il quale si chieda il passaggio.

Per potersi stabilire se una via vicinale, percorribile con animali da soma e non con veicoli, sia idonea ai bisogni di un fondo, per cui si chieda la servitù di passaggio coattivo, è necessario accertare se, nell'attuale stadio di sviluppo dei mezzi di trasporto e con particolare riferimento alle condizioni ambientali ed agli usi locali in agricoltura, sia possibile procurarsi gli animali da soma necessari per il trasporto non soltanto dei prodotti del fondo suddetto ma anche dei concimi e dei materiali vari, che è necessario immettere nel fondo stesso, e, in caso di accertamento positivo di tale primo punto, se siffatto tipo di trasporto sia economicamente gravoso per una normale conduzione agricola di quel fondo.

Cass. civ. n. 1288/1974

La servitù di passaggio coattivo regolata dall'art. 1052 c.c., come tutte le servitù prediali, è caratterizzata dalla necessaria inerenza ad un fondo dominante, nel senso che da questo debbono essere tratti direttamente i vantaggi in vista dei quali si è creato il vincolo di asservimento. Pertanto, qualora più fondi, appartenenti a diversi proprietari siano inseriti in un complesso aziendale gestito da un unico affittuario, la suddetta servitù può essere costituita esclusivamente a vantaggio dei singoli fondi e non dell'impresa agricola in sé considerata, con la conseguenza che l'utilità della servitù deve essere esaminata in rapporto ai fondi medesimi, senza alcun riguardo all'esigenza dell'impresa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1052 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. S. chiede
domenica 31/12/2023
“Salve, abito in una villetta a schiera (penultima di quattro) il cui giardino posteriore ha un cancello per l'uscita pedonale verso una servitù di passaggio (non utilizzata da più di 20 anni). Tale giardino è stato "ristretto" poichè la restante parte, non recintata, serviva per il passaggio verso il fondo dominante. Il proprietario dell'ultima villetta ha posto un cancello nella sua parte di proprietà per chiudere detto passaggio. Le uscite principali si affacciano tutte verso la pubblica via attraversando il giardino anteriore.
Il quesito é: la parte posteriore del giardino non recintato, non più utilizzato come passaggio da 20 anni, può essere considerato "fondo intercluso" quindi concedendo allo scrivente il diritto di passaggio attraverso il su indicato cancello?
Grazie.”
Consulenza legale i 11/01/2024
Non si ravvisano i presupposti per poter considerare la porzione non recintata del giardino della propria abitazione, gravata da servitù di passaggio, come fondo intercluso.
Per illustrare le ragioni di quanto sopra asserito occorre muovere da una premessa in merito alle servitù di passaggio coattive.
L’art. 1051 del c.c., nel disciplinare l’ipotesi del fondo completamente intercluso (ossia del fondo privo di qualsiasi accesso alla pubblica via), dispone che il proprietario di tale fondo ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino (c.d. fondo intercludente), nonché il diritto di ottenere l’ampliamento di tale passaggio qualora ciò sia reso necessario per il transito dei veicoli a trazione meccanica.
Il successivo art. 1052 c.c., invece, attribuisce il diritto alla costituzione di una servitù di passaggio anche al proprietario di un fondo che goda già di accesso alla pubblica via (ossia di un fondo non completamente intercluso), laddove tale accesso sia inadatto ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato.

Ora, come abbastanza chiaramente illustrato dalla Corte di Cassazione, Sez. II civile, con sentenza n. 6184 del 27.06.1994, “la nozione di passaggio coatto, cioè del passaggio che può essere concesso “officio iudicis” ex art. 1052 c.c. non coincide con quella di passaggio necessario di cui all’art. 1051 stesso codice.
Quest’ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) e non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato”.

I due tipi di servitù di passaggio coattivo, dunque, si differenziano sotto il profilo dei presupposti, in quanto, mentre l’art. 1051 c.c. disciplina l’ipotesi del fondo completamente intercluso o per il quale sussista la necessità di ampliamento della servitù già esistente, l’art. 1052 c.c. consente l’imposizione di analoga servitù ex novo quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.
La costituzione coattiva di una servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1052 c.c. postula, infatti, la rispondenza della domanda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria; si tratta di un requisito che “trascende gli interessi individuali e giustifica l’imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale” e “ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola” (così Cass. Sez. III civile sent. n. 5489 del 14.03.2006).

La stessa S.C., tuttavia, ha avuto modo di precisare che, sebbene la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ex art. 1052 c.c. postuli la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, tale interesse deve essere pur sempre valutato con riguardo allo stato attuale dei fondi ed alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.

Ebbene, passando all’analisi della fattispecie in esame, ciò che assume immediata e precipua rilevanza è la natura che deve essere riconosciuta alla striscia di terreno di cui si discute, la quale non costituisce altro che pertinenza della villetta al cui servizio è posta.
La circostanza che il bene principale (la villetta) goda di passaggio sulla pubblica via, vale già di per sé ad escludere che per quella striscia di terreno possa configurarsi uno stato di interclusione assoluta.
Inoltre, neppure si può pensare di poter fare ricorso al disposto di cui all’art. 1052 c.c., nei termini sopra illustrati (ovvero alla costituzione ex novo di una servitù di passaggio officio iudicis), in quanto non sussiste alcuna di quelle esigenze da detta norma previste quale presupposto per il riconoscimento di una servitù attiva di passaggio.

A tutto ciò si aggiunge, quale elemento che induce ad escludere di poter conseguire l’obiettivo che si desidera, l’ulteriore circostanza che, sebbene la servitù di passaggio in favore del fondo dominante non risulti esercitata da oltre venti anni, si tratta pur sempre di servitù esistente su quella striscia di terreno e, si presume, regolarmente trascritta, prova ne è che il proprietario dell’ultima villetta si è preoccupato di fornire all’attuale titolare del fondo dominante le chiavi del cancello da lui stesso apposto all’ingresso della stradella.

Quanto fin qui considerato induce, dunque, come detto all’inizio, a dover escludere non solo che possa parlarsi di fondo intercluso, ma anche che possa farsi ricorso all’art. 1052 c.c. per ottenere giudizialmente la costituzione di una servitù attiva di passaggio in favore di quella striscia di terreno, costituente di fatto una porzione di un più ampio bene avente natura pertinenziale della villetta di cui fa parte.


Lorenzo C. chiede
lunedì 02/07/2018 - Toscana
“Buongiorno ,casa mia ha come uno accesso alla via pubblica una scalinata ripida di 22 scalini direttamente perpendicolare su una strada statale. Praticamente dall’ultimo scalino e la linea di demarcazione bianca della carreggiata ci sono circa 20 cm. Purtroppo confino con altre proprietà e una di queste è una parrocchia che non vuole a tutti i costi saperne di cedermi un passo per accedere ad un’altra via più sicura nonostante abbia due bambini di 5 anni e di 5 mesi non facili da trasportare assieme a passeggini ed annessi vari. La parrocchia addirittura ha posto una rete per bloccare un passaggio che, per mia stupidità , non è mai stato reclamato nonostante venisse sfruttato da più di 30 anni ed ha con la rete reso molto difficile l’ispezione di tre contatore per acqua e gas .
Comunque la mia domanda è se casa mia può essere considerata un fondo intercluso essendo la scalinata addossata alla statale. Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 07/07/2018
Prima di tentare di trovare una soluzione al problema che si pone, occorre precisare che non possiamo dire in questo caso di trovarci in presenza di un fondo intercluso, dovendo qualificarsi tale, per espressa disposizione dell’art. art. 1051 del c.c., soltanto quel fondo che risulti circondato da fondi altrui e che non abbia uscita sulla pubblica via, ovvero che non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
Nel nostro caso, invece, un accesso alla pubblica via sussiste, seppure di difficile praticabilità per le ragioni che vengono esplicitate.

Ciò tuttavia non vuol dire che la presenza di quel passaggio, con tutte le sue difficoltà, debba indurre ad escludere ex se di riuscire a trovare un rimedio a tale situazione, in quanto già lo stesso codice civile, al successivo art. 1052 c.c., si preoccupa di tutelare anche il proprietario del fondo che, come nel nostro caso, abbia un accesso alla pubblica via, ma il cui accesso risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere migliorato.
Per tale ipotesi, il suddetto art. 1052 c.c. richiama l’applicabilità dell’art. 1051 c.c., il quale concede al proprietario del fondo, che abbia già un accesso difficile alla pubblica via, il diritto di ottenere un diverso e più comodo passaggio sul fondo del vicino, rispettando pur sempre le condizioni fissate dallo stesso art. 1051 c.c. (ossia, il passaggio potrà esercitarsi in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica sia più breve e risulti di minor danno per il fondo servente).

La difficoltà da superare, però, sta nel fatto che la norma di cui all’art. 1052 c.c. è stata dettata in un contesto storico sociale completamente diverso da quello attuale, in quanto la concessione del nuovo passaggio viene subordinata alla necessità che vengano soddisfatte le esigenze dell’agricoltura e dell’industria, criterio indubbiamente diverso e più rigoroso rispetto al più generico “conveniente uso” a cui fa cenno l’art. 1051 c.c.
Si osserva, infatti, che mentre l’art. 1051 c.c. tende a tutelare solo l’interesse del fondo dominante, l’art. 1052 c.c. invece mira a tutelare un interesse della collettività, in quanto il passaggio richiesto può essere concesso dal giudice solo qualora accerti che la domanda risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.
Tuttavia, la diversità tra i criteri utilizzati dalle norme in esame, ha dato luogo a parecchie critiche in giurisprudenza, culminanti nel riconoscimento dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1052 c.c. nella parte in cui implicitamente esclude la costituzione del passaggio coattivo in favore dell’immobile adibito a civile abitazione, che non sia intercluso, ma nello stesso tempo risulti dotato di passaggio inidoneo al transito di persone disabili.

In particolare la Corte Costituzionale, prima con la sentenza n. 167/1999 e poi con la sentenza n. 2150/2009, sottolineando che la tutela degli interessi della persona è indefettibile, ha affermato che la limitazione contenuta nell’art. 1052 c.c. si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. art. 2 Cost., art. 3 Cost. e art. 32 Cost., sostenendo che, nel caso di edifici di civile abitazione, l’utilità possa anche ricollegarsi alle condizioni di vita dell’uomo in un determinato contesto storico e sociale.

Sulla scia di tali sentenze della Corte Costituzionale si è successivamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, in particolare Cass. 2150/2009 e 10045/2008), continuando ad affermare che non è possibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che la costituzione di una servitù di passaggio in favore di fondo non intercluso possa avvenire soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, e non anche al fine di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione.

Di particolare rilievo, al fine di risolvere il caso in esame, sono le motivazioni fatte proprie dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10045/2008, nella parte in cui si rileva che, pur essendo il fondo in cui favore si invocava la costituzione della servitù intercluso in modo relativo (poiché vi era su tale fondo un fabbricato adibito a civile abitazione), la chiesta costituzione della servitù di passaggio coattiva andava operata, “trattandosi di situazione che, nel contesto etico sociale attuale, deve essere regolata alla stregua delle esigenze dell’agricoltura e dell’industria”.
Si afferma ancora che “l’omessa previsione della esigenza di accessibilità della casa di abitazione lede il principio personalista che ispira la Carta Costituzionale e che pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana”.

In buona sostanza, dunque, l’esigenza di rendere comodo ed agevole l’accesso ad una casa di abitazione non può considerarsi meno degno di tutela rispetto alle esigenze dell’industria e dell’agricoltura a cui si riferisce il legislatore all’art. 1052 c.c.

Come accennato all’inizio, poi, la scelta del fondo su cui insisterà la servitù dovrà essere effettuata attraverso l’espresso rinvio ai criteri stabiliti dal secondo comma dell’art. 1051 c.c. (ossia la maggiore brevità dell’accesso alla pubblica via ed il minor aggravio del fondo da asservire), criteri che dovranno essere comparativamente valutati e contemperati dal giudice.

Ciò che può consigliarsi, dunque, è di invitare formalmente la Parrocchia a concedere il passaggio sul proprio fondo per raggiungere la pubblica via, facendo presente le difficoltà di avvalersi della scalinata di cui finora si è goduto, e citando a conforto di tale richiesta il disposto di cui all’art. 1052 c.c.

Qualora tale invito non dovesse avere alcun seguito, non resta altra strada, purtroppo, che quella di agire in giudizio per ottenere, sempre ex art. 1052 c.c., la costituzione in forma coattiva di tale servitù, sottoponendo questa volta all’attenzione del giudice le argomentazioni sopra esposte, che riconoscono il diritto alla costituzione di una tale servitù anche nel caso di fondo non intercluso e per esigenze diverse da quelle dell’industria e dell’agricoltura.

Una soluzione intermedia, infine, potrebbe essere quella di proporre e convenire per iscritto la costituzione di un c.d. diritto personale di passaggio, cioè un obbligo personale, configurabile appunto quando il diritto viene attribuito per il vantaggio esclusivo della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (su questo tema, tra le altre, si segnala Cass. n. 21356/2014).
Ciò risolverebbe il proprio problema e nello stesso tempo non creerebbe alcun asservimento sul fondo della parrocchia, rimanendo tale obbligo valido solo nei confronti della o delle persone espressamente individuate e non trasferendosi con la cessione a terzi della titolarità del fondo dominante.

Una buona probabilità di successo, invece, avrebbe potuto aversi nel portare avanti un’azione di usucapione della servitù su quella parte di fondo ove è stato esercitato il passaggio per circa 30 anni, ma, dai pochi elementi forniti, sembra che debba risultare ormai impossibile esperire un tale tipo di azione, considerando che quel passaggio non viene più praticato e che troverebbe applicazione l’art. 1167 c.c., secondo cui l’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.