Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1603 del 20 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di servitł di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell'autoritą giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell'attivitą d'impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale.

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