Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7996 del 18 luglio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 1052, c.c., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo e insuscettibile di essere ampliato, sempre che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, postula, con la locuzione «accesso alla via pubblica», la preesistenza di un diritto di passaggio iure proprietatis ovvero iure servitutis.

(massima n. 2)

Qualora il titolare di servitù di passaggio pedonale sul fondo altrui, deducendo che le proprie esigenze di coltivazione esigono anche il transito veicolare, chieda non l'ampliamento di tale preesistente passaggio, in quanto non attuabile, né la costituzione di passaggio coattivo su un fondo diverso, bensì la costituzione di un nuovo passaggio coattivo su altra porzione dello stesso fondo servente, la relativa domanda esula dalle previsioni dell'art. 1051, terzo comma, c.c. e rientra nella disciplina dettata dall'art. 1052 c.c., in tema di passaggio a favore del fondo non intercluso, restando conseguenzialmente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma.

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