Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1313 del 6 aprile 1977

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 1052 c.c. non contempla una vera e propria condizione di necessità del passaggio coattivo, ma soltanto una maggiore utilità, rispondente alle esigenze generali della produzione, e comporta l'accertamento della possibilità concreta di un più intensivo sfruttamento o di una maggiore utilizzazione del fondo per il quale si chieda il passaggio.

(massima n. 2)

Per potersi stabilire se una via vicinale, percorribile con animali da soma e non con veicoli, sia idonea ai bisogni di un fondo, per cui si chieda la servitù di passaggio coattivo, è necessario accertare se, nell'attuale stadio di sviluppo dei mezzi di trasporto e con particolare riferimento alle condizioni ambientali ed agli usi locali in agricoltura, sia possibile procurarsi gli animali da soma necessari per il trasporto non soltanto dei prodotti del fondo suddetto ma anche dei concimi e dei materiali vari, che è necessario immettere nel fondo stesso, e, in caso di accertamento positivo di tale primo punto, se siffatto tipo di trasporto sia economicamente gravoso per una normale conduzione agricola di quel fondo.

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