Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1288 del 7 maggio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La servitù di passaggio coattivo regolata dall'art. 1052 c.c., come tutte le servitù prediali, è caratterizzata dalla necessaria inerenza ad un fondo dominante, nel senso che da questo debbono essere tratti direttamente i vantaggi in vista dei quali si è creato il vincolo di asservimento. Pertanto, qualora più fondi, appartenenti a diversi proprietari siano inseriti in un complesso aziendale gestito da un unico affittuario, la suddetta servitù può essere costituita esclusivamente a vantaggio dei singoli fondi e non dell'impresa agricola in sé considerata, con la conseguenza che l'utilità della servitù deve essere esaminata in rapporto ai fondi medesimi, senza alcun riguardo all'esigenza dell'impresa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.