Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3500 del 22 ottobre 1975

(2 massime)

(massima n. 1)

La legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di [legittima], disponendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario (che è richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.

(massima n. 2)

La rinunzia all'eredità richiede a pena di nullità l'osservanza delle forme previste dall'art. 519 c.c. solo rispetto ai terzi estranei all'eredità, ma non tra i coeredi, quando questi abbiano posto in essere fra loro speciali rapporti, dai quali, in base alle regole generali del diritto, possa desumersi con certezza la rinuncia.

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