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Articolo 529 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi del curatore

Dispositivo dell'art. 529 Codice Civile

(1)Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità [769 c.p.c.](2), a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima(3), ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [531 c.c., 263, 782 c.p.c.](4).

Note

(1) L'articolo è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(2) L'inventario va redatto in conformità alle disposizioni degli articoli 769 ss. del c.p.c. al fine di determinare l'esatto ammontare del patrimonio ereditario al momento della nomina e per stabilire, al cessare dell'incarico, la sussistenza di eventuali responsabilità del curatore.
(3) Il curatore ha la legittimazione attiva e passiva dell'eredità. Rientra tra i suoi compiti quello di rappresentare in giudizio le ragioni dell'eredità. Le sentenze pronunciate nei suoi confronti hanno efficacia di giudicato anche nei confronti dell'erede.
(4) Al termine del suo incarico, il curatore deve procedere con il rendiconto. Il giudice può fissare a tal fine un termine e può revocare e sostituire il curatore.

Ratio Legis

Il curatore ha il compito di tutelare le ragioni dell'eredità nel tempo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità. L'articolo in commento stabilisce quali siano gli obblighi del curatore, assicurando agli interessati i necessari strumenti di controllo sull'operato di questi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

256 Mi è sembrato necessario integrare le disposizioni dell'art. 529 del c.c., relative agli obblighi del curatore, con delle norme sul pagamento dei debiti ereditari. A tal fine ho stabilito nell'art. 530 del c.c. che il curatore provvede a pagare i creatori e i legatari man mano che si presentano, sempre però previa autorizzazione del pretore; ma, se vi è opposizione da parte di creditori o legatari, si procede a una liquidazione dell'eredità con le stesse regole stabilite per la liquidazione dell'eredità beneficiata. L'analogia delle situazioni nell'ipotesi dell'eredità giacente e in quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, dal punto di vista dei creditori ereditari, giustifica pienamente che si adottino i medesimi criteri per il pagamento dei debiti ereditari. S'intende, però, che la liquidazione iniziata dal curatore si interrompe, se il chiamato accetta puramente e semplicemente, e che sarà continuata dall'erede, se il chiamato invece accetta col beneficio d'inventario. Per ragioni di coordinamento col n. 4 dell'art. 372, infine, ho disposto che il denaro esistente nell'eredità sia depositato presso casse postali o presso altri istituti di credito designati dal pretore.

Massime relative all'art. 529 Codice Civile

Cass. civ. n. 39/2015

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima.

Cass. civ. n. 16428/2009

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l'adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell'eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia dell'Entrate in un giudizio avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.

Cass. civ. n. 5334/2004

Poichè, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato – in una controversia relativa a diritti ereditari – al Curatore dell'eredità giacente.

Cass. civ. n. 7076/1990

Il curatore dell'eredità giacente è legittimato a subentrare nei rapporti processuali pendenti, a tutela dell'eredità, fino al momento in cui il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, dichiari di accettarla, e senza che l'efficacia retroattiva di detta accettazione incida sulla legittimazione ad causam esercitata medio tempore dal curatore.

Cass. civ. n. 727/1969

Il curatore dell'eredità giacente dispone di poteri originari e autonomi, che sono più ampi di quelli conferiti al semplice chiamato alla eredità, e che non incontrano se non quei limiti che sono espressamente stabiliti dalla legge o che risultano indirettamente dagli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne costituiscono il presupposto. Il curatore dell'eredità giacente può pertanto esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari.

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Francesco Z. chiede
domenica 12/10/2014 - Trentino-Alto Adige
“Volevo sapere se, tra gli obblighi del curatore dell'eredità giacente, c'è quella di presentare la dichiarazione dei redditi, per il periodo intercorrente tra la morte dei "decuius" intestatario di beni mobili e immobili e l'accertamento e la designazione degli aventi diritto all'eredità ?
grazie”
Consulenza legale i 15/10/2014
Il curatore dell'eredità giacente è colui che viene incaricato della gestione del complesso dei beni ereditari, sino a che non intervenga una accettazione da parte di un chiamato o l'eredità non sia devoluta allo Stato in mancanza di eredi.
Il curatore deve procedere a redigere l'inventario dei beni ed ha il compito di amministrarli sotto la vigilanza del tribunale del luogo di apertura della successione (artt. 529 c.c., 782 e 783 c.p.c.); provvede al pagamento, previa autorizzazione del tribunale, dei debiti ereditari e dei legati (art. 530 del c.c.).

Dal punto di vista fiscale, il curatore è obbligato:
- a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla nomina, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 346/1990; il termine decorre, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- a presentare, entro i termini ordinari, la dichiarazione dei redditi di cui all'art. 187 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il quale prevede che se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I del T.U.I.R., se il chiamato all'eredità è persona fisica, o non è noto. Lo stesso articolo specifica poi che, dopo l'accettazione dell'eredità, il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte.

L'art. 5 ter del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dal d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247, specifica al primo comma che i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.
Inoltre, al secondo comma dell'art. 5 ter, è stabilito che i curatori e gli amministratori devono:
a) adempiere per i periodi d'imposta sopra indicati, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 ter;
c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.