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Articolo 530 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pagamento dei debiti ereditari

Dispositivo dell'art. 530 Codice Civile

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati(1), previa autorizzazione del tribunale [2830 c.c., 782 c.p.c.](2)(3).

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [782, 783 c.p.c.].

Note

(1) Dopo la redazione dell'inventario, il curatore può procedere al pagamento dei creditori e dei legatari. Benchè la norma faccia riferimento ad una possibilità ("il curatore può") vi è chi ritiene che si tratti di un obbligo.
(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) I pagamenti non autorizzati rimangono validi ed efficaci ma il curatore è ritenuto personalmente responsabile per gli eventuali danni arrecati.

Ratio Legis

Si vuole consentire al curatore di pagare i debiti ereditari evitando che i creditori dell'eredità, per veder riconosciute le proprie ragioni, promuovano giudizi nei quali l'eredità risulterebbe soccombente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

256 Mi è sembrato necessario integrare le disposizioni dell'art. 529 del c.c., relative agli obblighi del curatore, con delle norme sul pagamento dei debiti ereditari. A tal fine ho stabilito nell'art. 530 del c.c. che il curatore provvede a pagare i creatori e i legatari man mano che si presentano, sempre però previa autorizzazione del pretore; ma, se vi è opposizione da parte di creditori o legatari, si procede a una liquidazione dell'eredità con le stesse regole stabilite per la liquidazione dell'eredità beneficiata. L'analogia delle situazioni nell'ipotesi dell'eredità giacente e in quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, dal punto di vista dei creditori ereditari, giustifica pienamente che si adottino i medesimi criteri per il pagamento dei debiti ereditari. S'intende, però, che la liquidazione iniziata dal curatore si interrompe, se il chiamato accetta puramente e semplicemente, e che sarà continuata dall'erede, se il chiamato invece accetta col beneficio d'inventario. Per ragioni di coordinamento col n. 4 dell'art. 372, infine, ho disposto che il denaro esistente nell'eredità sia depositato presso casse postali o presso altri istituti di credito designati dal pretore.

Massime relative all'art. 530 Codice Civile

Cass. civ. n. 1627/1985

A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell'eredità giacente è tenuto - anche al di fuori dell'ipotesi di liquidazione dell'eredità a norma degli artt. 498 e segg. c.c. - a rispettare l'ordine dei diritti di prelazione a norma dell'art. 495 c.c. (richiamato dall'art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo pozione, l'inosservanza di quell'ordine comporta l'illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 530 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. S. chiede
venerdì 17/11/2023
“Buonasera, in qualità di curatore di una eredità rilasciata (o relicta) mi trovo in questa situazione.
Ho dovuto cedere un immobile sul quale era iscritta ipoteca di 1° grado dall'istituto bancario che aveva erogato il mutuo al de cuius. A seguito della vendita, al fine della cancellazione dell'ipoteca, è stata corrisposta la relativa somma all'istituto di credito detratte le spese di procedura. La quantificazione della quota da accreditare alla banca era avvenuta sulla base di un riparto parziale approvato dal Giudice delle volontaria giurisdizione. Al fine del pagamento del mio compenso, dell'IMU dell'immobile e degli altri creditori (invero solo 2 ex dipendenti del de cuius che sarà possibile soddisfare solo in parte con privilegio ex art. 2751-bis n.2) ritenete che sia obbligatoria la procedura ex art. 501 c.c. effettuata dal notaio? Sono purtroppo nel caso che il notaio non si rende reperibile per procedere all'adempimento in questione. Eventualmente su autorizzazione del giudice potrei procedere ai residui pagamenti? Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 23/11/2023
Il codice civile dedica il Capo VIII del Titolo I, del Libro Secondo all’istituto giuridico dell’eredità giacente, precisando all’art. 529 del c.c. quali sono gli obblighi del curatore ed occupandosi, invece, al successivo art. 530 c.c. del pagamento dei debiti ereditari.

Ciò che occorre tenere a mente quando ci si avvale della figura del curatore dell’eredità giacente è che trattasi di un ausiliario del giudice al quale il legislatore affida il compito di provvedere alla conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell’apertura della successione e quello dell’eventuale accettazione da parte del chiamato, ed è in tale ottica che va essenzialmente svolta e vista l’attività del curatore.

Oltre che dalle norme del codice civile, i compiti ed i poteri del curatore sono regolati anche dalle norme contenute nel codice di procedura civile agli artt. 781 e ss. c.c.
In particolare, dal combinato disposto dell’art. 530 c.c., sopra citato, e dell’art. 782 del c.p.c. se ne può dedurre che l’amministrazione del curatore deve essere sempre svolta sotto la vigilanza del giudice delle successioni e che lo stesso può provvedere al pagamento dei debiti ereditari (e dei legati) solo previa autorizzazione del Tribunale.

Una volta che il curatore sia stato debitamente autorizzato dal Tribunale, non necessita più di alcuna assistenza notarile per provvedere alla liquidazione, potendo procedervi egli stesso (così Tribunale di Roma 05.02.2000).
Tuttavia, è bene precisare che nel pagamento dei debiti ereditari è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte dello stesso curatore, il quale dovrà osservare l’ordine dei diritti di prelazione, come testualmente previsto dal primo comma dell’art. 495 del c.c..
In particolare, è stato osservato che, in mancanza di opposizione da parte dei creditori, l’obbligo di rispettare la poziorità vale soltanto per i creditori ed i legatari che si siano presentati contemporaneamente, non anche per quelli che siano rimasti inattivi.
Qualora, al contrario, venga fatta opposizione da uno dei creditori o dei legatari, il curatore non può procedere ad alcun pagamento e deve liquidare l’eredità secondo le regole poste per la liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario.

Pertanto, rispondendo a quanto chiesto, può dirsi che, se previamente autorizzato dal giudice delle successioni, il curatore può personalmente ed autonomamente provvedere al pagamento dei residui debiti ereditari, ivi compresa la liquidazione del suo onorario, senza l’intervento del notaio.
In ogni caso, si tenga presente che l’attività del curatore dovrebbe sempre essere condotta sulla base di un programma di gestione/liquidazione e rendiconti annuali.
Infatti, tale organo, entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario (o il diverso termine concesso dal giudice in considerazione della complessità del caso), è tenuto a depositare una relazione iniziale, in cui oltre a dare conto dell’intervenuto inventario, dovrà anche indicare, sulla base dei debiti accertati come esistenti e dell’attivo acquisito:
a) il programma di gestione e liquidazione dei beni relitti con le relative modalità, tempistiche e possibili costi;
b) il programma di estinzione progressiva dei debiti in base ai criteri di liquidazione individuale o concorsuale;
c) le somme che intende accantonare per le spese di procedura, compreso il compenso del curatore e quelle connesse alla gestione e liquidazione dei beni.

Il rispetto di tali incombenze e la preventiva autorizzazione giudiziaria valgono senza alcun dubbio a legittimare il curatore al pagamento dei debiti a cui si fa riferimento nel quesito senza il necessario intervento del notaio ex art. 501 del c.c., esonerando lo stesso da ogni responsabilità che da tale pagamento ne potrebbe conseguire.

MAURIZIO S. chiede
martedì 16/06/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
M.S. Lazio
Sono con la presente a chiedere un parere inerente al quesito di seguito prospettato in materia di successione:
Un creditore italiano è creditore di un cittadino e residente in uno stato straniero Europeo.
Il cittadino straniero residente nel suo paese di origine è nullatenente e muore, il figlio di cittadinanza Italiana e residente in Italia risulta dalle visure ipocatastali di essere titolare di immobili.
Il creditore Italiano procedente vuole richiedere al figlio italiano “presunto” erede, il pagamento dei debiti lasciati dal padre.
Domanda:
Quale è la procedura che deve adottare il creditore procedente nei confronti del figlio italiano presunto erede del padre straniero, in termini di richiesta di pagamento dei debiti del padre, anche per quanto stabilito dall’art. 46 del D.lgs. 71/2011 se pertinente?
Osservazioni:
La legge sulle successioni del paese Europeo del caso di specie, non prevede la trasmissione illimitata dei debiti agli eredi, ovvero neanche in caso di accettazione pura e semplice la responsabilità per i debiti del defunto o gli altri oneri legati all’eredità può eccedere il valore dei beni ereditati.
Comunque nel caso di specie, dacché il padre defunto è nullatenente nessuno dei parenti chiederà l’apertura della successione in forza del fatto che la successione nel paese in oggetto prevede che il procedimento successorio non è avviato d’ufficio dal giudice.
Ulteriormente le parti legittimate alla richiesta dell’apertura della successione, sono unicamente i soggetti direttamente interessati alla divisione dei beni ereditari o i genitori, il tutore o il curatore, e a seconda dei casi, possono chiedere di avviare la procedura qualora la successione sia devoluta a minorenni, a persone incapaci o a persone assenti con domicilio ignoto.
Quindi, sembra esclusa la legittimazione del creditore del defunto a fare istanza al giudice estero per l’apertura della successione, infatti la norma del paese estero in oggetto, stabilisce inoltre che chi richiede l’apertura della procedura successoria deve allegare il certificato di morte del de cuius e indicare chi assume il ruolo di amministratore.
Quindi senza l’apertura della successione non si comprende come possa il creditore Italiano ingiungere il presunto erede italiano, quale presupposto indefettibile per potere agire esecutivamente.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 24/06/2020
Il Regolamento UE n. 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015, ha apportato profonde modifiche in materia di legge applicabile alle successioni dei cittadini degli Stati dell’Unione Europea.
Infatti, mentre prima di quella data molti paesi europei applicavano alle successioni il principio della cittadinanza del defunto (quindi, in caso di cittadino italiano la successione era regolata dalla legge italiana), da quel momento alla successione del cittadino italiano residente in uno dei Paesi UE si applica la legge del paese di residenza, e ciò anche per quei beni (mobili o immobili del defunto) che potrebbero trovarsi in Italia.
Si tratta di una scelta che risponde all’esigenza di trovare una soluzione che consenta l’applicazione della legge del paese con il quale la successione ha un legame concreto e significativo.

Unica eccezione può individuarsi nella facoltà concessa, ex art. 22 Reg., alla persona della cui successione si tratta, di scegliere, con espressa dichiarazione contenuta in un testamento, se a regolare la sua successione debba essere la legge di nazionalità o quella del paese di residenza al momento della morte.

Nei diversi “considerando” che precedono gli articoli di cui si compone il regolamento, il legislatore europeo ha dedicato particolare attenzione, accanto ai diritti di eredi e legatari e di altre persone vicine al defunto, anche ai diritti dei creditori dell’eredità, con riferimento ai quali si precisa che debbono essere garantiti in maniera efficace.
In particolare, nel considerando 44 si legge che, in caso di nomina di un amministratore da parte dell’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui si è aperta la successione, lo stesso ha tra i suoi poteri quello di stilare un elenco dei beni del patrimonio del de cuius e dei debiti ereditari, informando i creditori dell’apertura della successione ed invitandoli a rendere noti i loro crediti e prendere eventuali provvedimenti provvisori, anche cautelari, intesi a preservare i beni dell’eredità.

Il problema sta nel fatto che, in un caso come quello in esame (cioè di eredità passiva, che nessuno dei chiamati all’eredità ha certamente intenzione di accettare), si rende preliminarmente necessario procedere alla individuazione e nomina di un soggetto a cui affidare il compito di amministrare l’eredità, nomina attribuita all’organo giurisdizionale territorialmente competente.
L’art. 3 comma 2 del Regolamento dà la definizione di autorità giurisdizionale, disponendo che con tale termine si intende indicare “qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità ed i professionisti legali competenti in materia di successioni, che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria”.
In particolare, sul sito ufficiale dell’Unione Europea, all’indirizzo e-justice.europa.eu, è possibile trovare indicazione di qual è in Portogallo l’autorità competente in materia di successioni, autorità che viene individuata nei notai.

Sarà, dunque, ad un notaio del Portogallo che occorrerà rivolgersi per richiedere la nomina di un amministratore dell’eredità ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e ss. del Regolamento, facendo pervenire a tale autorità la dichiarazione relativa al credito vantato nei confronti del de cuius (accompagnata dal titolo su cui il credito è fondato) e chiedendo che l’amministratore che si andrà a nominare provveda al soddisfacimento di tale credito anche per il caso di eredità vacante, e ciò conformemente a quanto previsto dall’ultima parte dell’art. 33 Regolamento.

Parallelamente si suggerisce di notificare al figlio del de cuius, residente in Italia, nella sua qualità di chiamato all’eredità, la copia in forma esecutiva del titolo su cui si fonda il credito.
Qualora, trascorso il termine di 10 giorni, il chiamato all’eredità non contesti la notifica di quel titolo esecutivo (notificando a sua volta al creditore una formale dichiarazione di rinuncia all’eredità), si potrà procedere alla notifica dell’atto di precetto e successivamente al pignoramento degli immobili di proprietà dell’erede.

Nel caso in cui, invece, il chiamato all’eredità comunichi al creditore la sua estraneità a quell’eredità per avervi espressamente rinunciato, tale formale comunicazione potrà essere utilizzata quale ulteriore documento da produrre all’autorità giudiziaria straniera (il notaio) al fine di provvedere alla nomina obbligatoria di un amministratore dell’eredità.

E’ indubbio che si tratta di una procedura alquanto complessa e tortuosa, per cui occorrerà valutare con attenzione se è il caso di portarla avanti o meno, in considerazione soprattutto del fatto che si è già consapevoli che si tratta di debitore nullatenente.

Infine, ciò che può consigliarsi, al fine di agevolare i contatti con l’autorità giudiziaria straniera, è di rivolgersi all’Ambasciata del Portogallo in Italia.