La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (1), salvo che il giudice (2), con decreto motivato non disponga altrimenti [747].
La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente (3).
Note
(1)
La vendita dei beni mobili ereditari è un atto obbligato per il curatore, in quanto diretto ad evitare l'occultamento o il furto degli stessi nonché a realizzare un introito per il pagamento dei debiti ereditari.
(2)
La parola originaria «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(3)
La vendita dei beni immobili ereditari non deve, al contrario dei beni mobili, avvenire necessariamente, ma solo in caso di necessità ad utilità evidente (ad es. quando manchi denaro liquido per soddisfare i debiti ereditari).