Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5334 del 16 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Poichč, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'ereditā giacente, seppure non č un rappresentante in senso proprio del chiamato all'ereditā, č legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'ereditā e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attivitā č destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato – in una controversia relativa a diritti ereditari – al Curatore dell'ereditā giacente.

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