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Articolo 782 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vigilanza del giudice

Dispositivo dell'art. 782 Codice di procedura civile

L'amministrazione del curatore (2) si svolge sotto la vigilanza del giudice (1) [c.c. 529; disp. att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c. 530] (1) (3).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) La funzione più importante che svolge il curatore dell'eredità giacente consiste nell' amministrazione dei beni ereditari, che si sostanzia nella conservazione dei beni, intesa in senso economico, ovvero come conservazione delle potenzialità economiche dell'eredità nel suo complesso, nonché la liquidazione delle passività ereditarie.
(3) Con la sola autorizzazione del giudice il curatore può compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione come ad esempio il mutuo, l'acquisto di beni capitali, l'assunzione di obbligazioni cambiarie. Diversamente, per la vendita di beni immobili è necessaria l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 783 del c.p.c.. Si precisa che l'autorizzazione di tali atti viene concessa solo se finalizzati alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio ereditario: rimangono così preclusi al curatore gli atti di alienazione a titolo gratuito (donazioni etc.).

Spiegazione dell'art. 782 Codice di procedura civile

Ai sensi dell'art. 529 del c.c. il curatore procede alla redazione dell'inventario, a cui deve far seguito la vendita dei beni secondo la disciplina dettata dall’art. 783 del c.p.c..
Egli, inoltre, amministra i beni dell’’eredità sotto la vigilanza del giudice e compie, previa autorizzazione del tribunale, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessari per la tutela delle ragioni ereditarie.

E’ tenuto a rendere il conto della propria amministrazione ai creditori o legatari, ovvero all'erede che abbia accettato l'eredità facendolo cessare dalle sue funzioni ai sensi dell'art. 532 del c.c..
Il deposito e l'eventuale impugnazione del conto sono regolati dagli artt. 263 e ss. c.c.

Nel momento in cui si matura il tempo per la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, la titolarità del patrimonio ereditario passa automaticamente e retroattivamente in capo allo Stato e viene meno, altrettanto automaticamente, la legittimazione del curatore a compiere qualunque atto di amministrazione.

Oltre ad autorizzare il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, il Tribunale può, in ogni tempo, fissare al curatore un termine per la presentazione del rendiconto, così come può, sempre in ogni tempo, revocare con decreto il medesimo curatore (secondo quanto disposto dall’art. 135 del c.p.c. il decreto non deve essere motivato).
A seguito della revoca, il giudice può provvedere alla nomina di un altro curatore in sostituzione; in mancanza di nomina ulteriore, alla revoca si accompagna una pronuncia di chiusura dell'eredità giacente.

Tutti i provvedimenti resi dal giudice sono assoggettati al regime dei provvedimenti camerali e, come tali, sono reclamabili ex art. 739 del c.p.c..

Massime relative all'art. 782 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3942/1994

Č inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'ereditā giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietā e della definitivitā, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, senza che rilevi in contrario l'essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsitā del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della titolaritā dei beni ereditari, trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni, in relazione alla funzione del provvedimento medesimo, il quale, essendo diretto a determinare la suddetta cessazione, ha quale presupposto logico e giuridico l'accettazione dell'ereditā da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non giā l'accertamento della legittimitā della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria.

Cass. civ. n. 1725/1981

Il decreto con cui il pretore, al di fuori di ogni procedimento, contenzioso tipico, liquidi un compenso al legale di un'ereditā giacente, nominato dal curatore, č da considerare giuridicamente inesistente in quanto — non essendo detto legale titolare o contitolare dell'ufficio privato di curatore e mancando, quindi, qualsiasi rapporto con l'organo giurisdizionale che presiede al procedimento di volontaria giurisdizione — trattasi di provvedimento non riconducibile in nessuno degli schemi di atti giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico e, conseguentemente, essendo insuscettibile di acquistare autoritā di giudicato, non č impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.

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Leonardo A. P. chiede
domenica 03/06/2018 - Sardegna
“Buongiorno,
sono proprietario al 50% di due immobili e l'altra metà era di proprietà di mia moglie, dalla quale mi ero separato di fatto. Alla morte di mia moglie, constatato che la medesima aveva reso la sua quota ereditaria negativa, fui costretto, insieme a mia figlia a rinunciare alla sua eredità. Il tribunale nominò un curatore dell'eredità giacente il quale, fatto un parziale inventario, scomparve e non si fece più sentire. Mi trovo in una situazione economica delicata ed ho necessità di vendere quanto di mia proprietà, ma nessuna agenzia prende in carico i miei immobili per via della presenza di una parziale curatela che non si rende disponibile a sottoscrivere il mandato. Ho 67 anni, vivo di una modesta pensione ed ho necessità di realizzare per trasferirmi all'estero dove vivevo bene fino a pochi mesi prima che mia moglie morisse. Cosa posso fare per liberarmi da questa gravosa situazione?”
Consulenza legale i 08/06/2018
La figura del curatore dell'eredità giacente è prevista e regolamentata dagli artt. 528 ss. c.c.
Il senso della nomina del curatore dell’eredità giacente risiede nell’esigenza di garantire la conservazione e l’amministrazione dei beni ereditari nel periodo di tempo che va dall’apertura della successione al momento della (eventuale) accettazione dell'eredità.
Si fa luogo alla nomina del curatore dell’eredità quando il chiamato non ha accettato e non si trova nel possesso di beni ereditari. Competente è il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che provvede su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio.
L’art. 529 del c.c. pone a carico del curatore dell’eredità giacente una serie di obblighi ben precisi: egli deve innanzitutto procedere all'inventario dell'eredità; esercitarne e promuoverne le ragioni; rispondere alle istanze proposte contro la medesima; amministrare l’eredità e depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il denaro che fa parte dell'eredità o quello ricavato dalla vendita dei beni ereditari, mobili o immobili. Da ultimo, il curatore deve rendere il conto della propria amministrazione.
Fino a tale momento, pertanto, egli è tenuto a svolgere i propri compiti e risponde naturalmente del proprio operato.
In particolare, in tema di inventario, amministrazione e rendimento dei conti da parte del curatore dell’eredità giacente si applicano le stesse disposizioni dettate con riferimento all’erede con beneficio d'inventario dagli artt. 484 ss. c.c. Unica differenza è che non si applica al curatore dell’eredità giacente la limitazione di responsabilità in caso di colpa di cui all’art. 491 del c.c. (l’erede con beneficio d’inventario risponde solo per colpa grave, il curatore anche per colpa lieve).
Gli aspetti procedurali sono disciplinati dagli artt. 781 ss. c.c.
In particolare, la vendita di beni immobili (aspetto che qui specificamente interessa) può essere autorizzata dal tribunale solo in caso di necessità o utilità evidente, con decreto in camera di consiglio (art. 783 del c.c.).
Inoltre, l’art. 782 del c.c. precisa che l'amministrazione da parte del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice, il quale autorizza gli eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Quando lo ritiene opportuno, il giudice può fissare, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Nel caso in esame, appare evidente da quanto narrato che il curatore si è reso inadempiente ai propri obblighi. Il primo passo da compiere, pertanto, sarà quello di rivolgersi al giudice esponendo la situazione e chiedendo la sostituzione del curatore stesso.