(massima n. 1)
L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'ereditą, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore etą, ma soltanto la facoltą di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento cosģ da garantire la sua responsabilitą "intra vires hereditatis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte dell'accettazione con beneficio d'inventario operata dal legale rappresentante del minore senza tuttavia aver provveduto all'inventario, ha ritenuto "tamquam non esset" la rinuncia all'ereditą successivamente effettuata dall'erede divenuto maggiorenne). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2013).