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Articolo 462 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Capacità delle persone fisiche

Dispositivo dell'art. 462 Codice Civile

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati(1) o concepiti(2) al tempo dell'apertura della successione [1 c.c.].

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [784 c.c.](3).

Note

(1) La capacità di succedere indica l'attitudine del soggetto ad essere destinatario di disposizioni mortis causa, subentrando nella titolarità dei rapporti patrimoniali che facevano capo al de cuius.
Sono capaci di succedere, in primo luogo, coloro che hanno la capacità giuridica, ossia i nati.
(2) Sono, poi, capaci di succedere anche coloro che, al momento dell'apertura della successione, erano soltanto concepiti. Si presumono tali coloro la cui nascita interviene entro trecento giorni dalla morte del soggetto della cui successione si tratta. Tale previsione ha natura eccezionale, in quanto riconosce la capacità di succedere a chi è ancora privo della capacità giuridica.
(3) Possono, infine, essere chiamati a succedere anche coloro che non erano ancora stati concepiti al momento della morte del de cuius qualora ricorrano due condizioni: si tratti di una successione che avviene per vocazione testamentaria e il non concepito sia figlio di una persona vivente al momento dell'apertura della successione.

Ratio Legis

La norma serve per determinare a quali soggetti e a che condizioni spetti la capacità di succedere, posto che non vi è piena coincidenza tra questa e la capacità giuridica.

Brocardi

Concepturus
Intelligendus est mortis tempore fuisse, qui in utero relictus est
Nasciturus
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de eius commodo agitur
Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam hereditatem
Quod dicimus eum qui nasci speratur pro superstite esse, tunc verum est, cum de ipsius quaeritur; nam aliis non prodest nisi natus
Successor
Testamenti factio

Spiegazione dell'art. 462 Codice Civile

Con riferimento alle persone fisiche, la capacità di succedere, quale attitudine a subentrare nella titolarità del complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, attiene al concetto di capacità giuridica di cui all'art. 1 del codice civile, costituendone una manifestazione.
Presupposto essenziale della capacità di succedere è l'evento della nascita non richiedendosi tuttavia l'ulteriore requisito della vitalità (attitudine a vivere una vita extra uterina) previsto dal precedente codice del 1865.
Al fine di stabilire se un soggetto sia nato vivo si ricorre allo strumento della c.d. docimasia polmonare.

Non costituisce un'eccezione alla regola sopra individuata la capacità di succedere genericamente riconosciuta in capo ai nascituri concepiti e la capacità di succedere per testamento riconosciuta in capo ai nascituri non concepiti figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore previste ai sensi del primo e del terzo comma della norma in oggetto.

Al riguardo la capacità di succedere dei nascituri si intende comunque subordinata all'evento della loro nascita quindi in perfetta aderenza con il disposto di cui all'art.1 2º comma del codice civile.
L'istituzione dei nascituri vine ricostruita, infatti, come una fattispecie a formazione progressiva che si perfezione con la nascita dell'istituito.
Prima della nascita si determina una situazione di pendenza relativa alla titolarità dei diritti in attesa della nascita del loro futuro titolare.
Con riferimento ai nascituri (concepiti e non concepiti) la delazione non può considerarsi attuale trattandosi di soggetti non ancora esistenti.
Si parla al riguardo di aspettativa di delazione a cui sono ricollegati i diritti riconosciuti in capo al vocato, ma non l'esercizio dei poteri di cui all'art.460 del codice civile che presuppongo la sussistenza di una delazione attuale.
L'assenza di una delazione attuale impedisce altresì il decorrere del termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art.480 2º comma del codice civile che trova applicazione in tale ambito stante l'analogia tra la fattispecie in esame e quella della istituzione sotto condizione sospensiva.

La capacità di succedere presuppone oltre alla nascita anche la certezza dell'esistenza in vita del chiamato all'apertura della successione.
Ciò rileva in relazione alla capacità di succedere dell'assente.
In particolare l'art.70 del codice civile secondo la dottrina maggioritaria (Cicu) non prevederebbe l'esclusione della delazione nei confronti dell'assente, nei cui riguardi non può dunque affermarsi la sussistenza di un'incapacità di succedere, ma disciplinerebbe la delazione a favore dei chiamati successivi rispetto all'assente stante l'impossibilità di provare la sopravvivenza di quest'ultimo al defunto in applicazione al principio generale secondo il quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provarne l'esistenza (art. 2697 del codice civile).

Quanto alla presunzione di concepimento prevista dal 2º comma della norma in esame trattasi di presunzione relativa, che ammette la prova contraria, fondata sulla comune esperienza e sull'esigenza di rendere certo in base ad elementi obiettivi un presupposto della vocazione a favore dei soggetti nascituri concepiti altrimenti non accertabile con sicurezza assoluta.

La capacità di succedere delle persone giuridiche non è espressamente disciplinata da una norma del codice, ma si desume dal tenore dell'art. 473 del codice civile che disciplina le forme e le modalità dell'accettazione dell'eredità devolute alle persone giuridiche nonché dall'art. 586 del codice civile che prevede la devoluzione automatica a favore dello Stato dell'eredità in mancanza di altri successibili.
Le persone giuridiche possono succedere solo per testamento non essendo prevista una successione legittima per tali enti eccezion fatta per lo Stato.

In seguito all'abrogazione dell'art. 600 1º comma del codice civile ad opera della L. 22 giugno 2000 n. 192, anche gli enti non riconosciuti devono considerarsi titolari della piena capacità di succedere, risultando quale unico presupposto necessario per la sussistenza di tale capacità l'esistenza dell'ente stesso.
Ciò non pregiudica la possibilità di istituire erede per testamento un ente ancora non esistente, come confermato dalla possibilità, normata dal codice, di costituire per testamento una fondazione (art. 14 1º comma del codice civile.
Si desume in tal caso l'implicita volontà di costituire l'ente stesso.
Al riguardo un limite è stabilito dall'ammissibilità o meno della costituzione del particolare ente per testamento. Si consideri l'impossibilità, per esempio, di costituire per testamento un'associazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

229 Il progetto contemplava, nell'art. 5, che costituiva l'unica disposizione di questo capo, la disciplina della capacità di succedere. La norma è stata oggetto di numerose osservazioni, mentre se n'è approvata la collocazione in un capo autonomo, collocazione che è stata mantenuta anche per il corrispondente art. 462 del c.c.. In merito alla disposizione ho rilevato che siccome nel secondo comma dell'art. 1 del c.c. al concepito non è attribuita una capacità giuridica generale, ma sono dalla legge riconosciuti singoli diritti subordinatamente all'evento della nascita, era opportuno affermare esplicitamente che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Nel secondo comma ho tenuto fermo il termine tradizionale dei trecento giorni per la presunzione di concepimento al tempo dell'apertura della successione a favore di chi sia nato entro trecento giorni dalla morte del de cuius. Mi è sembrata superflua la precisazione richiesta allo scopo di chiarire che la prova contraria non puo essere data quando si tratta di impugnare la legittimità dei figli. E' infatti ovvio che questa norma, dettata in sede di successione, ai fini della determinazione della capacità di succedere, non intende derogare alla presunzione assoluta in tema di filiazione, e che perciò la prova contraria è esclusa ogni volta che la questione della capacità sia connessa con quella della legittimità. L'ultimo comma dell'articolo disponeva che la capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti era regolata dall'art. 142 del progetto, il quale invece disciplinava solo la capacità di questi ultimi. Ad ovviare a tale inesattezza è stato suggerito di affermare espressamente che le persone giuridiche hanno capacità di succedere. Ma tale affermazione mi è sembrata superflua perché la capacità delle persone giuridiche risulta implicitamente affermata dalla norma dell'art. 473, che ribadisce la disposizione, più generale, dell'art. 17. Ho risolto pertanto la questione, sopprimendo il comma e riferendo il contenuto dell'articolo esclusivamente alla capacità delle persone fisiche.

Massime relative all'art. 462 Codice Civile

Cass. civ. n. 28221/2023

In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).

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R. M. chiede
mercoledì 17/06/2026
“Salve, a mia suocera nel maggio 2019 sono arrivate delle richiesta di pagamento da parte dell'INPS per ricalcolo reddituale su pensione AS (assegno sociale) che la stessa non ha pagato in quanto in stato di demenza presso una RSA.
Il reddito era stato superato in quanto aveva percepito l'affitto di un appartamento che era necessario per pagare la RSA.
La signora è deceduta nel maggio 2020 e i due figli hanno rinunciato all'eredità.
Nel febbraio 2025 l'INPS ha trasmetto al figlio maggiore (nello specifico mio marito e padre delle mie due figlie) un accertamento per somme indebitamente percepite e tramite un patronato sono stati trasmessi i documenti di rinuncia.
Da quello che ho compreso il debito potrà essere richiesto anche alle nostre due figlie e ad altri eredi di legittima fino al VI grado.
Una di loro è residente in Italia e ha già fatto la pratica di rinuncia mentre un'altra è residente in Spagna (iscritta AIRE) e ha un figlio minore che al momento del decesso era già concepito (siamo dentro ai 300 gg). E' verosimile che venga chiesto il pagamento anche a loro in Spagna?

Chiedo cortesemente un consiglio su cosa fare, è più sensato procedere con le ulteriori due rinunce all'eredità o è meglio non fare nulla? O ha più senso fare la rinuncia solo da parte della figlia (nipote della defunta) e ritenere improbabile che la somma venga chiesta al pronipote non ancora nato?
Lo chiedo perchè in questo caso ci si dovrà rivolgere al Consolato italiano e per quanto riguarda il minore serve un Giudice tutelare, le spese sono particolarmente onerose e la procedura piuttosto complicata.
Grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 22/06/2026
Il problema che si chiede di prendere in esame riguarda un credito vantato dall’INPS nei confronti di una persona deceduta nel corso del mese di maggio 2020.
In particolare, ci si chiede se tale credito possa essere fatto valere nei confronti dei successibili che non hanno ancora accettato l’eredità e, in particolare, se tale rischio riguardi anche le nipoti chiamate per rappresentazione, una delle quali residente in Spagna e con un figlio minore già concepito al momento dell’apertura della successione, nonché se sia opportuno procedere immediatamente alla rinuncia.

Principio generale, da cui occorre muovere, è quello secondo cui i debiti del defunto non si trasmettono automaticamente ai parenti, ma soltanto a coloro che acquistano la qualità di erede a seguito dell’accettazione dell’eredità, avvenuta sia in forma espressa che tacita.
L’art. 459 del c.c., infatti, stabilisce che l’eredità si acquista con l’accettazione, mentre l’art. 521 del c.c. dispone che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Ne consegue che la mera vocazione ereditaria non è sufficiente a rendere il chiamato responsabile dei debiti ereditari, tra i quali non possono non ricomprendersi quelli derivanti dalla ripetizione di prestazioni assistenziali indebitamente percepite dal de cuius.

Nel caso prospettato l’INPS ha accertato l’esistenza di somme indebitamente percepite dalla beneficiaria dell’assegno sociale a seguito di un ricalcolo reddituale; si tratta, a tutti gli effetti, di un credito che, salvo eventuali questioni concernenti la prescrizione o la fondatezza della pretesa, entra nel passivo ereditario e per la cui riscossione è possibile procedere, anche esecutivamente, contro gli eredi.

Ora, poiché i due figli della defunta hanno formalmente dichiarato di voler rinunciare, gli stessi non hanno acquistato l’eredità e non possono essere chiamati a rispondere del debito; la circostanza che, nel 2025, l’INPS abbia notificato ad uno di essi un atto di accertamento non modifica tale conclusione, in quanto l’Istituto, non dovendo necessariamente essere a conoscenza della rinuncia, può rivolgere inizialmente la richiesta ai chiamati all’eredità, ma, una volta ricevuta la documentazione attestante la rinuncia, non può pretendere il pagamento da chi non ha mai assunto la qualità di erede.

La rinuncia dei figli, primi chiamati, determina, però, l’operatività dell’istituto della rappresentazione, disciplinato agli artt. 467 e ss. c.c., con la conseguenza che i figli del rinunciante subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente, acquistando la qualità di chiamati all’eredità.
Ciò significa che le figlie del rinunciante diventano effettivamente destinatarie della delazione ereditaria e, fino a quando non dichiareranno di accettare o di rinunciare, conservano la posizione di semplici chiamate all’eredità.
Anche nei loro confronti, pertanto, vale il principio secondo cui nessun debito può essere definitivamente richiesto finché non intervenga l’accettazione.

Sotto questo profilo è certamente possibile che l’INPS, effettuando le opportune verifiche anagrafiche o successorie, individui anche tali soggetti quali ulteriori chiamati all’eredità e trasmetta loro richieste di pagamento o comunicazioni relative al credito vantato.
Né tale eventualità può essere esclusa per il solo fatto che una delle chiamate in subordine risieda stabilmente in Spagna e sia iscritta all’AIRE. All’interno dell’Unione Europea, infatti, esistono diversi strumenti di cooperazione amministrativa e giudiziaria che consentono anche la notificazione di atti all’estero.
La residenza in un diverso Stato membro non può costituire, dunque, un ostacolo idoneo a impedire all’INPS di far valere le proprie pretese nei confronti di chi risulti chiamato all’eredità.

Per quanto concerne la nipote residente in Italia, avendo questa già provveduto alla rinuncia, la sua posizione appare adeguatamente tutelata, salvo il caso in cui vi siano stati comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare e tali da integrare un’ipotesi di accettazione tacita di eredità ex art. 476 del c.c., circostanza che, comunque, dal quesito non emerge.

Più delicata, invece, è la posizione della nipote residente in Spagna.
Se essa non compie alcun atto, rimane nella posizione di chiamato all’eredità per il termine ordinario di dieci anni, decorrente dall’apertura della successione ex art. 480 del c.c..
Durante tale periodo i creditori ereditari conservano la possibilità di rivolgersi ai chiamati e, soprattutto, possono avvalersi dello strumento previsto dall’art. 481 del c.c., chiedendo al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dovrà dichiarare se intende accettare o rinunciare (decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde definitivamente il diritto di accettare).

Per quanto riguarda, poi, il figlio minore della chiamata residente in Spagna, poiché era già concepito al momento della morte della de cuius, lo stesso possiede la capacità di succedere ex art. 462 c.c., purché venga successivamente alla luce vivo.
Se la madre rinuncia all’eredità, è ovvio che la rappresentazione opera nuovamente a favore del suo discendente, diventando a sua volta chiamato all’eredità. In tal caso la rinuncia del minore richiede l’osservanza delle regole poste a tutela degli incapaci e precisamente, secondo quanto disposto dagli artt. 320 e 471 c.c., l’eredità devoluta a un minore può essere acquistata soltanto con beneficio di inventario, mentre la rinuncia, costituendo atto eccedente l’ordinaria amministrazione, richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (come precisato nel quesito, occorrerà recarsi presso il Consolato generale d’Italia competente per la circoscrizione in cui risiede il minore in Spagna; il Console raccoglierà la dichiarazione, per poi trasmetterla d’ufficio al competente Tribunale italiano per l’iscrizione nel Registro delle successioni).

Per evitare tali lungaggini burocratiche ciò che si può consigliare è di attendere, intanto, che l’INPS notifichi richieste o diffide che rendano necessario affrontare la questione.
Qualora ciò dovesse accadere, si potrà dare riscontro alle richieste facendo presente che ci si trova nella posizione di semplice chiamato all’eredità e che non è stata ancora formalizzata alcuna volontà di accettazione.
A quel punto l’INPS, se vuole procedere speditamente, dovrà fare ricorso, come si è detto sopra, all’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c.
Nel frattempo, il termine decennale decorre sia per la nipote che per il discendente nascituro (cfr. art. 480, comma 2 c.c.), con la possibilità che, per quest’ultimo, si possa giungere allo spirare del termine decennale di cui all’art. 480 c.c., il che renderebbe inutile una formale rinuncia.


Mirco M. chiede
mercoledì 24/10/2012 - Calabria
“Perché si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta, e non nei 280 che rappresentano la durata media del concepimento?”
Consulenza legale i 25/10/2012

Si tratta di una scelta del legislatore che ripete quella fatta all'art. 232 del c.c. in tema di legittimità del figlio nato da coppia sposata. Nella Relazione al codice civile leggiamo addirittura che "E' stata respinta la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio".