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Articolo 2437 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Diritto di recesso

Dispositivo dell'art. 2437 Codice Civile

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

  1. a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale [2328, n. 3], quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
  2. b) la trasformazione della società [2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies];
  3. c) [[SOPPRESSA]](2);
  4. d) la revoca dello stato di liquidazione;
  5. e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
  6. f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  7. g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  1. a) la proroga del termine;
  2. b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Note

(3) Lettera soppressa dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

Ratio Legis

La norma individua le diverse fattispecie che legittimano il socio all'esercizio del diritto di recesso, distinguendole in base alla fonte ed al grado di derogabilità in: cause legali inderogabili; cause legali derogabili; cause convenzionali.

Spiegazione dell'art. 2437 Codice Civile

Il recesso è il negozio giuridico unilaterale recettizio avente ad oggetto lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.
La funzione del recesso nella disciplina delle società di capitali è stata variamente ricostruita in dottrina e giurisprudenza.
Secondo l’orientamento tutt’ora prevalente il recesso andrebbe configurato come strumento di tutela degli interessi delle minoranze in occasione di decisioni della maggioranza idonee ad alterare le condizioni di rischio dell’investimento (exit).
Ciononostante, si è osservato che l’attribuzione di un simile diritto consente anche di promuovere e rafforzare il dialogo endosocietario tra minoranze, maggioranza ed amministratori (voice).

Le cause di recesso si distinguono in:
  1. inderogabili: non ammettono previsioni statutarie limitative della loro operatività;
  2. derogabili: possono essere espressamente escluse o modulate dallo statuto;
  3. convenzionali: si tratta di ipotesi non contemplate dal legislatore e che possono essere liberamente introdotte mediante espressa clausola statutaria

Il diritto di recesso è inderogabilmente attribuito al socio dissenziente, astenuto o assente in caso di:
a) modifica dell'oggetto sociale 2328, n. 3, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) trasformazione della società [2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies];
c) trasferimento della sede sociale all'estero;
d) revoca dello stato di liquidazione;
e) eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o convenzionali;
f) modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) modificazioni dello statuto che incidano sui diritti di voto o di partecipazione dell’azionista.

Inoltre, va osservato che la disciplina della s.p.a. reca delle ulteriori ipotesi che legittimano il recesso del socio, nei casi di:
- revisione della stima relativa al conferimento in natura (v. art. 2343, ultimo comma);
- introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
- deliberazione di esclusione della quotazione (2437 quinquies)

Qualora la società sia contratta a tempo indeterminato, inoltre, al socio è attribuita la possibilità di recedere senza la necessità di provare la sussistenza di una giusta causa, con un preavviso alla società di almeno 180 giorni. Di recente la giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate tuttavia sull’ammissibilità del recesso ad nutum anche nel caso in cui la durata della società sia estremamente lunga. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario esclude tuttavia la possibilità di applicare analogicamente l’art. 2285 e, quindi, di parificare la società contratta a tempo indeterminato alla società con termine eccessivamente lungo.

Sono cause legali derogabili:
a) la proroga (a tempo indeterminato) del termine della società;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Sebbene la norma sanzioni con la nullità le sole clausole statutarie volte ad escludere una causa di recesso inderogabile o a rendere più gravoso in tal caso l’esercizio di recesso, di recente ci si è chiesti se il divieto possa trovare applicazione anche con riferimento alle cause di tipo convenzionale. Nonostante la giurisprudenza abbia in merito chiarito che il divieto riguardi solo il recesso per cause inderogabili, allo stesso tempo deve notarsi che le clausole disciplinanti le ipotesi di recesso convenzionale non potranno porsi in contrasto con norme imperative.
Nel caso in cui, ad esempio, lo statuto preveda che, in caso di recesso per cause di natura convenzionale, debbano essere adottati dei criteri di calcolo del valore di liquidazione della quota peggiorativi rispetto a quelli fissati all’art. 2437-ter c.c., si è affermata la nullità della relativa clausola per contrasto con i principi inderogabili sottesi alla disciplina della liquidazione della quota.

Lo statuto può in ogni caso prevedere il recesso ad nutum, purchè imponga un preavviso di almeno 180 giorni (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 74).

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

9 La delega prevede che la disciplina del recesso sia rivista nel senso di consentire allo statuto di ampliare le cause di recesso, e di individuare criteri di determinazione del valore della partecipazione del recedente che contemperino i suoi interessi e l'esigenza di tutelare l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori, il tutto nel quadro di una concezione del recesso come estremo, ma efficace mezzo di tutela del socio avverso cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa. All'art. 2437 del c.c. le cause di recesso, aumentate come numero, vengono divise in tre categorie; a) cause di recesso necessarie, ineliminabili; aumentate rispetto all'attuale, anche in dipendenza della nuova disciplina complessiva; b) cause di recesso previste in principio, ma eliminabili in sede di statuto; c) altre cause di recesso determinabili dallo statuto; libertà questa limitata alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in considerazione della turbativa che in società con diffusa platea azionaria porterebbero facili, diffusi recessi. Posto che la nuova disciplina delle s.p.a. tende a porre al suo centro l'azione, piuttosto che la persona del socio, si è ritenuto di consentire il recesso per una parte della partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro dell'operazione, il socio voglia rischiare di meno, ma continuare ad essere socio. All'art. 2437 bis le modalità del recesso chiariscono i profili procedurali, senza indicare nulla di particolare. All'art. 2437 ter le modalità di determinazione del valore della quota del recedente, fortemente penalizzanti nell'attuale disciplina, costituiscono grave problema, trattandosi di conciliare un atto, ed un intento, liquidatorio, quale quello del socio, con i caratteri di una società, di un'impresa, in esercizio, e le due prospettive: liquidazione e continuità sono in contrasto. Per l'ipotesi che nulla lo statuto preveda si è fatto riferimento alla "consistenza patrimoniale", volendo così indicare la non vincolatività dei dati contabili, ed alle "prospettive reddituali", come elemento correttivo della situazione patrimoniale; il riferimento ad un valore di mercato è eventuale. Si è però previsto che lo statuto, allora a seconda il diverso assetto delle varie società, possa dare indicazioni analitiche di quali poste rettificare, e sui criteri di rettifica. In questo caso potrà tenersi conto, se statutariamente indicato, anche, ad esempio, dell'avviamento. All'art. 2437 quater il procedimento di liquidazione è stato arricchito di varie ipotesi graduate in successione, prevedendo l'opzione di altri soci, la vendita a terzi. Per la necessaria tutela dei creditori sociali s'è previsto che, dovendo ricorrere al rimborso diretto, soltanto in mancanza di riserve disponibili si possa diminuire il capitale, lasciando però in tal caso alla società facoltà di deliberare lo scioglimento. Alla deliberazione di diminuzione del capitale sociale si applica la disciplina della diminuzione volontaria, con la logica conseguenza che se l'opposizione dei soci è accolta la società si scioglie.

Massime relative all'art. 2437 Codice Civile

Cass. civ. n. 20546/2022

In tema di s.p.a., per il legittimo esercizio del diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria che comporti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non essendo richiesta alcuna indagine in ordine alla rilevanza sostanziale di tale modifica rispetto alla disciplina precedente.

Cass. civ. n. 4716/2020

E' escluso il diritto di recesso "ad nutum" del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'"intuitus personae", ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.

Cass. civ. n. 13845/2019

In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. - pur nell'ambito di una interpretazione restrittiva della norma, tesa a non incrementare a dismisura le cause che legittimano l'uscita dalla società - comprende, in ogni caso, i diritti patrimoniali che derivano dalla partecipazione e, tra questi, quello afferente la percentuale dell'utile da distribuire in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile di esercizio, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione, in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza.

Cass. civ. n. 26190/2017

Nelle società cooperative, il recesso convenzionale può essere subordinato alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione cui è attribuito il potere discrezionale di verificare la corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contemplate. Tale potere non può essere esercitato, neppure in caso di inerzia, da altri organi societari o da terzi estranei alla società, né rimesso all'autorità giudiziaria, perché riferito alla tutela dell'interesse della società cooperativa la cui valutazione è attribuita in via esclusiva all'organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie.

Cass. civ. n. 2979/2016

Il recesso legale del socio, sancito dagli artt. 2523 e 2437 c.c. (nei rispettivi testi anteriori alle modifiche apportate dal d.l.vo n. 6 del 2003), non può essere limitato o soppresso, neppure da clausole statutarie, senza violare la norma di legge attributiva del diritto potestativo, mentre, qualora tale facoltà trovi la sua fonte nelle clausole statutarie e, dunque, sorga con l'atto costitutivo come manifestazione della volontà negoziale, è suscettibile di essere disciplinata e conformata attraverso clausole che specifichino le situazioni legittimanti il relativo esercizio, oppure lo limitino o condizionino, prevedendo (come nella specie) la necessità, per la sua efficacia, di una positiva constatazione del consiglio d'amministrazione circa l'effettiva ricorrenza della situazione legittimante il recesso stesso.

Cass. civ. n. 15785/2010

Nel caso di recesso da società non quotate in borsa, la liquidazione della partecipazione spettante al socio va effettuata, a norma dell'art. 2437, primo comma, c.c. (nel testo precedente alla riforma attuata con il d.lvo 17 gennaio 2003, n. 6, non essendo invocabile per fattispecie anteriori l'art. 2437 ter c.c.), con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio;, tenendo conto, pertanto, unicamente degli elementi che possono essere iscritti in tale bilancio, secondo i criteri enunciati dagli art. 2423 e seg. del codice civile.

Cass. civ. n. 21641/2005

In tema di società per azioni, il primo comma dell'art. 2437 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie ratione temporis) attribuisce il diritto di recesso al socio dissenziente da deliberazioni assembleari riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale, il cambiamento del tipo di società o il trasferimento della sede all'estero. Presupposto affinché il diritto sorga è, dunque, un dissenso che necessariamente postula la qualità di socio al momento in cui sia assunta la deliberazione della quale si discute: con la conseguenza che il diritto stesso non compete a chi abbia acquistato le azioni della società in data successiva a quella di adozione della deliberazione stessa, ancorché anteriore a quella della sua iscrizione nel registro delle imprese, senza che possa farsi leva, in senso contrario, sul rischio che detto socio ignori la modificazione del contratto sociale frattanto intervenuta, dovendo la corrispondente tutela essere ricercata nella sfera dei rapporti contrattuali tra venditore ed acquirente delle azioni, o comunque su un piano che non coinvolga la società.

Cass. civ. n. 17012/2004

Il diritto di rimborso delle azioni spettante al socio che recede, ai sensi dell'art. 2437 c.c., è rigorosamente ancorato (nel vigore della norma nel testo anteriore alla novella introdotta dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione. assembleare che legittima il recesso, con la conseguenza che pretese variazioni di misura del possesso azionario del socio receduto, asseritamente verificatesi in un momento successivo al periodo compreso in quel semestre, non possono entrare nel calcolo del rimborso spettante, e ciò tanto più quando le ulteriori azioni delle quali il socio sarebbe divenuto titolare in un momento successivo siano di nuova emissione, derivando da un'operazione di aumento del capitale sociale. (Nella fattispecie si trattava di deliberazione di aumento gratuito del capitale seguita a deliberazione di modifica dell'oggetto sociale).

Cass. civ. n. 5548/2004

Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria; in caso di società per azioni, l'art. 2437, secondo comma, c.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L.vo n. 6 del 2003) ne subordina l'esercizio al rispetto di un breve termine di decadenza (tre giorni dalla data dell'assemblea che ha assunto la deliberazione da cui il diritto di recesso del socio dissenziente trae origine, o quindici giorni dall'iscrizione di detta deliberazione nel registro delle imprese se il socio non abbia partecipato all'assemblea). Da tanto consegue, per un verso, che non è configurabile un preannuncio (quasi in guisa di prenotazione) dell'atto di recesso, formulato nel rispetto del predetto termine di decadenza, in vista dell'esercizio di un diritto di recesso da far poi valere al di fuori del termine decadenziale; per l'altro verso, che l'atto di recesso, almeno a partire dal momento in cui sono scaduti i termini per eventuali analoghe dichiarazioni di altri soci assenti o dissenzienti dalla medesima deliberazione, non è suscettibile di revoca né può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti gli effetti nel tempo.

Cass. civ. n. 5850/2002

Per le società non quotate in borsa, il rimborso delle azioni del socio receduto deve avvenire, a norma dell'art. 2437, primo comma, c.c., con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, per esso intendendosi stante la finalità della norma, consistente nella necessità di liquidare in favore del socio una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società non già l'ultimo bilancio approvato, ma il bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi precedentemente al giorno del recesso.

Cass. civ. n. 12/1998

L'atto col quale il socio dissenziente in relazione a deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero esercita il diritto di recesso a norma dell'art. 2437 c.c. ha natura di atto unilaterale recettizio e pertanto produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, con la conseguenza che i termini di cui al citato art. 2437 potranno ritenersi rispettati solo se entro lo scadere di essi la dichiarazione di recesso sia stata portata a conoscenza della società e non soltanto inviata dal recedente, a nulla rilevando che, per la brevità del termine e per la prescrizione normativa richiedente la trasmissione della dichiarazione con raccomandata, l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente verrebbe ad essere oltremodo compresso, posto che la norma, pur prevedendo l'invio di raccomandata, non esclude che la trasmissione della dichiarazione di recesso avvenga attraverso altre forme (telegrafo, telex, notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario) che presentino le medesime (o maggiori) caratteristiche di certezza della raccomandata.

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Luigi L. chiede
sabato 12/11/2016 - Lazio
“Il diritto di recesso da parte del socio dissenziente è esercitabile nel caso di trasformazione della società da Srl a SPA senza che ci siano state altre modifiche nello statuto? Esistono sentenze in cassazione?”
Consulenza legale i 17/11/2016
Anche nel caso di trasformazione da s.r.l. ad s.p.a. rimane salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 cod. civ..

La trasformazione è un procedimento riorganizzativo del patrimonio con cui una società adotta la formula organizzativa propria di un altro tipo sociale e ne osserva gli adempimenti.
Non è rilevante che si tratti di passaggio da una società di capitali ad un’altra ugualmente di capitali, perché si tratta comunque di due tipologie organizzative diverse, tanto che proprio la trasformazione dalla s.r.l. alla s.p.a. pone una serie di problemi e questioni, tali da giustificare pienamente il recesso del socio dissenziente.

Il termine “trasformazione”, nel tempo, è venuto progressivamente ad allargarsi, ricomprendendo sia i casi si trasformazione omogenea (da società a società) che di trasformazione cosiddetta “eterogenea”, ovvero – ad esempio – da società a consorzio, associazione, fondazione, ecc..

Purtroppo non si ravvisano pronunce giurisprudenziali - neppure di Cassazione - che affrontino la questione specifica della trasformazione da società di capitali a società di capitali ed in particolare proprio del passaggio da s.r.l. a s.p.a..
Si segnala un'isolata (ma valida) pronuncia sul punto, emessa da un Tribunale di merito, che indirettamente conferma il diritto di recesso nell'ipotesi indicata “E' legittimato ad agire per il risarcimento del danno previsto dall'art. 2500 bis, comma 2 c.c. il socio che, dopo avere impugnato la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in s.p.a., abbia esercitato il diritto di recesso in seguito all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese” (Tribunale Lanusei, 26/01/2007, n. 37).

Non vi sono, in definitiva, valide ragioni per escludere il diritto di recesso nel caso di deliberata trasformazione da s.r.l. in s.p.a., né di carattere normativo né di carattere giurisprudenziale.

Rosario S. chiede
mercoledì 26/08/2015 - Sicilia
“Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa per la costruzione di 20 alloggi da mq. 110 più box in un Comune della provincia di Caltanissetta.
Abbiamo acceso un mutuo venticinquennale con l'IRCAC che paghiamo da circa 18 anni. Da circa quindici anni abbiamo avuto assegnati dalla cooperativa gli alloggi, ma non abbiamo ancora fatto l'atto notarile. Ciò premesso, io non ho mai abitato tale alloggio, in quanto ho abitato prima come ospite e poi dal 2008 come erede (esattamente nel 2008 per successione è divenuta proprietaria mia moglie) di un alloggio sito nello stesso paese più grande e comodo di quello della Cooperativa. Io ho pagato il mutuo semestrale sempre regolarmente, ad eccezione del mese di giugno 2015, per cui non sono più in regola con i pagamenti. Domanda: io ho desiderio di rinunciare alla Cooperativa in quanto ho un alloggio comodo per abitare e non ho più la possibilità economica di pagare e mantenere il 2° alloggio della Cooperativa. Cosa posso fare, anche in considerazione che trovandomi in un piccolo paese non è semplice trovare nuovi soci per acquistare l'alloggio e tanto meno recuperare le spese sostenute e da (spero non più) sostenere. A cosa vado incontro per il fatto che non ho pagato il mutuo semestrale di giugno e gli altri che non vorrei più pagare.
Vi ringrazio e spero che possiate aiutarmi nel mio intento.
Distinti saluti”
Consulenza legale i 31/08/2015
Nelle cooperative di edilizia a proprietà divisa i singoli soci divengono proprietari degli alloggi sociali con tutti gli effetti giuridici che ne derivano, attraverso regolari rogiti notarili.

E', tuttavia, assolutamente comune che ben prima del rogito la cooperativa proceda all'assegnazione degli alloggi a favore dei soci, non appena gli stessi vengano ritenuti abitabili.
Con l'assegnazione in via provvisoria, il socio diviene possessore - non ancora proprietario - dell'alloggio, vantando altresì una serie di diritti che vanno oltre quelli tipici del possesso.

Come accennato nel testo del quesito, la soluzione più semplice, nel caso di specie, sarebbe quella di trovare un soggetto disposto a subentrare al socio della cooperativa, che nel contempo recede.

La disciplina del recesso e dell’esclusione del socio trova regolamentazione nell'art. 2532 c.c., che ammette il recesso nei soli casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Di norma, l'atto costitutivo della cooperativa contempla la possibilità per i soci di recedere, condizionando tale diritto solitamente all'autorizzazione o all'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci. Il socio autorizzato a recedere dal contratto di cooperativa edilizia ha diritto di vedersi restituire quanto versato in conto costruzione (è, però, possibile che il socio subisca decurtazioni, parziali o totali, delle somme versate a titolo di spese generali di amministrazione, secondo le norme statutarie e i deliberati sociali).
Il socio subentrante ad altro socio receduto si accolla la medesima posizione debitoria del socio uscente: per questo è importante che il subentrante chieda alla cooperativa l’effettiva situazione dei debiti gravanti sul socio uscente, comprese le rate di mutuo scadute e non pagate.

In tema di recesso convenzionale (e conseguente sostituzione) del socio della cooperativa, molto dipende da quanto viene previsto dallo statuto della società: può essere previsto, infatti, che il socio uscente fornisca un nuovo nominativo. E' fondamentale, pertanto, prendere visione delle norme interne della società.

Quanto alle ipotesi di recesso legale, per le cooperative che fanno riferimento alla normativa sulle società per azioni, si applica l'art. 2437 del c.c.; mentre per quelle che fanno riferimento alla disciplina delle società a responsabilità limitata, valgono le specifiche ipotesi di recesso di cui all’art. 2473 c.c.

Per fare un esempio, il terzo comma dell'art. 2437 prevede che se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il socio ha sempre diritto di recedere, con il preavviso di almeno 180 giorni (lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno). Se questo è il caso, non può essere impedito di fatto al socio di recedere dalla società, ad esempio mediante un rifiuto di provvedere o un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione da parte del cda o dell'assemblea dei soci.

In merito all'omesso pagamento di una rata del mutuo, si deve innanzitutto leggere lo statuto della cooperativa, che con ogni probabilità regola l’ipotesi della morosità dei soci: in assenza di una regola precisa, trovano applicazione le regole generali in materia di inadempimento contrattuale, quindi i soci inadempienti possono essere esclusi dalla società con la decadenza dal diritto all'assegnazione (vedi tutti i casi di esclusione legale all'art. 2533 c.c.).
In generale, se è stata omessa una sola rata del mutuo, l'inadempimento potrebbe non essere giudicato così grave da comportare la risoluzione del rapporto sociale, cioè l'esclusione del socio.

Il problema, nel nostro caso, è che il socio non avrebbe più intenzione di pagare. Certamente, egli non può arbitrariamente interrompere i pagamenti. Si dovrà valutare se sussiste in base allo statuto della cooperativa il diritto di recedere, e con quale preavviso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione fa sorgere il diritto del socio receduto o escluso alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, che deve avvenire sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione.