Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12 del 3 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto col quale il socio dissenziente in relazione a deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di societą o il trasferimento della sede sociale all'estero esercita il diritto di recesso a norma dell'art. 2437 c.c. ha natura di atto unilaterale recettizio e pertanto produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della societą, con la conseguenza che i termini di cui al citato art. 2437 potranno ritenersi rispettati solo se entro lo scadere di essi la dichiarazione di recesso sia stata portata a conoscenza della societą e non soltanto inviata dal recedente, a nulla rilevando che, per la brevitą del termine e per la prescrizione normativa richiedente la trasmissione della dichiarazione con raccomandata, l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente verrebbe ad essere oltremodo compresso, posto che la norma, pur prevedendo l'invio di raccomandata, non esclude che la trasmissione della dichiarazione di recesso avvenga attraverso altre forme (telegrafo, telex, notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario) che presentino le medesime (o maggiori) caratteristiche di certezza della raccomandata.

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