Il sistema della verifica
Il primo comma del presente articolo non ha bisogno di chiarimenti, data la sua semplicità e chiarezza.
È tuttavia da notare che le periodiche visite alle quali ha diritto il committente non debbono essere tali da sconvolgere l'ordinario andamento dei lavori; né debbono essere eseguite con spirito vessatorio o defaticante, perché la loro eccessività, risolvendosi in definitiva in una perdita di tempo può dare diritto all'assuntore non solo di consegnare l'opera finita in ritardo rispetto al termine contrattuale, ma di chiedere anche uno speciale compenso per aumento di spese generali. Naturalmente i limiti dell'una e dell'altra tolleranza varieranno da caso a caso, secondo l'importanza del lavoro e delle relative verifiche, e di conseguenza si risolve in un apprezzamento di fatto la constatazione intesa ad accertare se vi sia stato abuso da parte del committente nel pretendere quei dati accertamenti o se, per converso, data l'entità dell'opera o pur anco il modo difettoso col quale procedono i lavori, gli accertamenti si debbano ritenere congrui, pur con la loro complessità.
L'intimazione del termine
Il secondo comma dell'articolo ha analogia, molto larga del resto, con la rescissione degli appalti per opere pubbliche.
Non avendo i poteri che sono propri delle varie amministrazioni statali, il committente privato, prima di potere dichiarare risoluto il contratto, deve seguire la procedura delineata dal codice; così occorre prima accertare che i lavori non procedono secondo le condizioni del contratto ed a regola d'arte; dopo fissare un termine all'appaltatore perché si conformi alle prescritte condizioni e da ultimo, in caso di inadempienza, chiedere all'autorità giudiziaria che accerti, con l'avvenuta inadempienza, la risoluzione del contratto. In pari tempo il committente può anche invocare l'eventuale risarcimento dei danni.
Le prime contestazioni naturalmente cadranno sugli accertamenti, perché questi, essendo eseguiti dal committente o dal suo tecnico, possono non essere accettati dall'assuntore. Il dibattito servirà a chiarire le rispettive ragioni, ma è evidente che il mancato accordo non potrà sboccare in altro se non nella richiesta avanti l'autorità giudiziaria della risoluzione del contratto.
Conseguenze delle verifiche
Indipendentemente dalla ipotesi della risoluzione del contratto e delle contestazioni, è doveroso pure esaminare quali siano le conseguenze delle disposte verifiche. Esse liberano l'appaltatore per tutto quello che è stato riscontrato regolare e ciò tanto nel caso che il committente comunichi all'assuntore il risultato delle verifiche quanto in quello che lo taccia. Diremo di piu: se il committente rileva delle imperfezioni e non le comunica a tempo debito all'assuntore, non può, in sede di verifica finale, contestare queste manchevolezze e le successive se il suo silenzio è stato causa del prolungarsi di un indirizzo nocivo al buon compimento dei lavori.
Tuttavia il risultato favorevole delle eseguite verifiche non esime l'appaltatore da responsabilità se, nel prosieguo dei lavori, la cattiva esecuzione porta danni alle opere già eseguite e verificate. Per portare un esempio estremo e che forse potrà, per la sua eccessività, apparire assurdo ma che giova a rendere chiaro il concetto, supponiamo che siano stati costruiti i primi piani di un edificio e che il committente abbia fatte le relative verifiche, dando un benestare all'assuntore. Questi, continuando i lavori, carica eccessivamente i piani superiori, danneggiando questi ed i piani inferiori già verificati. È evidente che le precedenti verifiche vengono inficiate dal fatto nuovo ed esse perdono in tutto o in parte, secondo le circostanze, il loro valore.