Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27640 del 30 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni gią eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilitą dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato.

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