Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9064 del 27 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1662 c.c., il quale consente al committente di controllare l'esecuzione dell'opera nel suo svolgimento e di fissare all'appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformitą ed ai difetti riscontrati, prevede una mera facoltą e non un onere a carico del committente, in quanto ha la sola funzione di consentirgli di provocare l'automatica risoluzione del contratto al momento dell'inutile compimento del decorso del termine. Ne consegue che il mancato esercizio di tale facoltą non comporta alcuna decadenza dal diritto di ottenere l'eliminazione dei difetti a lavori ultimati, la quale si verifica soltanto in caso di accettazione senza riserve dell'opera per i vizi palesi o di tardiva denuncia dopo la consegna dell'opera per i vizi occulti.

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