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Articolo 1494 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risarcimento del danno

Dispositivo dell'art. 1494 Codice Civile

In ogni caso(1) il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa(2) [1578, 1812, 1821].

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa(3).

Note

(1) La locuzione va intesa nel senso che il risarcimento è dovuto tanto nel caso di azione redibitoria che di azione "quanti minoris" (1592 c.c.).
(2) La norma pone una presunzione relativa (2729 c.c.) di colpevolezza del venditore.
(3) Si pensi, ad esempio, alla consegna di una partita di tegole per la copertura del tetto difettose che, una volta installate, abbiano consentito il filtrare dell'acqua piovana e determinato la conseguente rovina del pavimento di legno.

Ratio Legis

La norma è volta a garantire all'acquirente un ristoro per il pregiudizio economico che ha subito sia per il fatto stesso di aver ricevuto un bene viziato sia per le specifiche conseguenze derivanti dal vizio.

Spiegazione dell'art. 1494 Codice Civile

Risarcimento del danno. Eccezione

Oltre alle restituzioni di cui all'art. 1493 cod. civ., il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno: ed è giusto perché il danno sofferto dal compratore è stato causato dal fatto volontario del venditore.

Il più delle volte il venditore non è il venditore occasionale: ma è un industriale nella cui perizia hanno diritto di fare affidamento i compratori.
Perciò non gli è sufficiente aver ignorato i vizi per esimersi dall'obbligo di risarcire il danno, oltreché restituire il prezzo, le spese ed i pagamenti legittimamente fatti: egli deve dimostrare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Se li ignorò per sua negligenza, egli ne deve rispondere. Può quindi non risarcire il danno solo se la sua ignoranza e incolpevole. Prova a lui non facile, specie se si tratta di un industriale, non essendo verosimile che abbia ignorato i vizi della cosa, poiché di regola tutte le cose che escono da una fabbrica devono esservi collaudate.


Questa responsabilità non è solo verso l'immediato proprio compratore, ma verso ogni altro successivo compratore, e non vi è ragione perché il compratore danneggiato non possa rivolgersi (arg. anal. articolo 1669 cod. civ.) direttamente al fabbricante. Caso tipico: lesioni causate da iniezione ipodermica per essere deteriorato o non bene disinfettato ovvero comunque nocivo il materiale sanitario racchiuso nella fialetta posta in vendita al pubblico.
È questo caso tipico di danno direttamente derivante dai vizi della cosa: danno che deve essere risarcito anche a qualunque successivo compratore, se il fabbricante non dimostra o di essere incolpevole ovvero di aver fatto quanto era in lui per fermare lo smercio di fialette con contenuto pericoloso.

Indipendentemente da questo, il compratore dev'essere risarcito del danno derivatogli dal discredito (ad es. nella propria clientela) per aver posto in vendita cose difettose. S'intende che il danno deve essere conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod civ.) del fatto della cattiva fabbricazione e non dev'esservi concorso di colpa del compratore: concorso di colpa che escluderebbe o potrebbe notevolmente ridurre la responsabilità del venditore come se ad es. nella scatola racchiudente le fialette fossero visibilmente inserite istruzioni per l'uso delle fiale, ovvero l'indicazione che in un giorno determinato (ad es. sei mesi dopo la fabbricazione) la fialetta non può piu essere usata.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

347 E' tradizionale il principio, in tema di redibitoria, che il venditore sia tenuto ai danni verso il compratore soltanto se egli era a conoscenza dei vizi.
Questo principio è conservato nel progetto, ma con una sensibile modificazione, della quale occorre rendere conto.
Nel sistema attuale (art. 1502), riprodotto nel progetto del 1936 (art. 369), l'onere di provare la conoscenza dei vizi da parte del venditore incombe sul compratore che intende far valere l'azione di risarcimento dei danni. Per una maggiore tutela degli interessi del compratore, ho spostato l'onere probatorio sul venditore, disponendo che questi è in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa se non prova di averli senza colpa ignorati (art. 378).

Massime relative all'art. 1494 Codice Civile

Cass. civ. n. 1218/2022

Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.

Cass. civ. n. 14986/2021

L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016).

Cass. civ. n. 15824/2014

In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione.

Cass. civ. n. 26852/2013

L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., non si identifica né con le azioni di garanzia, di cui all'art. 1492 cod. civ., né con quella di esatto adempimento, in quanto, mentre queste prescindono dalla colpa e sono volte solo ad eliminare lo squilibrio determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione risarcitoria, presupponendo la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi della cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso. Ne consegue che l'azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 14431/2006

In tema di vendita, poiché la garanzia sia quella per evizione che quella per vizi della cosa ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio, essendo rafforzativo e non sostitutivo di quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche mancanza di colpa del venditore, Quest'ultimo requisito è, invece, necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche dell'interesse positivo), in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale.

Cass. civ. n. 6044/2004

L'azione di risarcimento danni di cui all'art. 1494 c.c. può essere proposta in ogni caso di vizi della cosa venduta e, quindi, è cumulabile sia con la domanda di risoluzione del contratto che con quella di riduzione del prezzo e può essere esercitata anche da sola, essendo autonoma rispetto alle azioni di cui all'art. 1492 c.c. in ragione della diversità di presupposti e di finalità.

Cass. civ. n. 15481/2001

Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia, e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.

Cass. civ. n. 3425/2001

In tema di vendita, l'azione per la riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno, non coperto dalla prima, spettanti al compratore a norma degli artt. 1492 e 1494 c.c., sono entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi. Esse tuttavia sono diverse perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest'ultima. Le due azioni differiscono anche per il diverso regime giuridico, in quanto la prima è esperibile sol che sussistano i requisiti per la garanzia, mentre la seconda richiede anche la colpa del venditore che invece esula dalla garanzia vera e propria.

Cass. civ. n. 15104/2000

La rinunzia, accertata dal giudice di merito, del compratore all'azione di risoluzione malgrado la denunzia dei vizi della merce acquistata, non preclude l'esame dell'azione risarcitoria del medesimo proposta perché detta azione, riconosciuta dall'art. 1494 c.c., è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e quanti minoris e può essere pertanto esercitata anche da sola, purché ricorrano i presupposti — comuni alle altre due azioni — della tempestiva denunzia e dell'esistenza dei vizi, e la colpa del venditore, requisito richiesto per l'azione risarcitoria.

Cass. civ. n. 7718/2000

L'azione di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., dall'acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c., né con l'azione di esatto adempimento. Ed invero, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che essa azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.

Cass. civ. n. 639/2000

In tema di compravendita, la norma di cui all'art. 1494 c.c. (responsabilità risarcitoria del venditore per vizi della cosa venduta) disciplina, al primo come al secondo comma, un'ipotesi di responsabilità contrattuale del venditore per inosservanza dell'obbligo di diligenza relativo allo stato della merce oggetto del trasferimento, con la conseguenza che l'azione risarcitoria proposta dal compratore ex contractu non può estendersi anche al produttore, in quanto l'autonomia delle due successive vendite non consente di indirizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 8336/1990

In tema di vendita, e con riguardo alla responsabilità del venditore per vizi alla stregua dell'art. 1494 c.c., l'interessato può chiedere, in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all'adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi del bene a lui fornito, trattandosi di risarcimento per equivalente, in una somma riconosciuta indipendentemente dalla effettiva eliminazione dei vizi a cura del creditore ed insuscettibile di variazioni in rapporto alla concreta entità della relativa spesa. Pertanto sono coevamente proponibili dal compratore la domanda di eliminazione dei vizi ad opera del venditore e quella, subordinata alla mancata esecuzione specifica della condanna alla eliminazione dei vizi, intesa al risarcimento dei danni in misura pari all'importo della spesa per detta eliminazione.

Cass. civ. n. 4980/1983

Qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non può avvalersi, anche nel concorso della colpa del venditore, dell'azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., in quanto le obbligazioni principali del venditore secondo la previsione dell'art. 1476 c.c., non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta. Tuttavia, l'esperimento nei termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. di un simile rimedio (azione di esatto adempimento), non previsto (in astratto) dalla legge, non rende improponibile, per ciò solo, la congiunta domanda di risarcimento dei danni determinati dai vizi della cosa.

Cass. civ. n. 3531/1983

Qualora il compratore, in relazione ai vizi della cosa, denunci in giudizio l'inadempimento del venditore non all'obbligazione di garanzia di cui agli artt. 1490 e segg. cod. civ., ma all'obbligazione di provvedere all'eliminazione dei vizi medesimi, successivamente assunta all'atto del loro riconoscimento, il compratore stesso può richiedere il risarcimento dei soli danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione dedotta, con esclusione, pertanto, di quelli subiti per effetto di quei vizi prima dell'insorgere di detto obbligo di fare.

Cass. civ. n. 3615/1976

Quando, per l'accertata scarsa importanza dell'inadempimento del venditore, debba rigettarsi la domanda di risoluzione della compravendita formulata dal compratore in base agli artt. 1490 e 1492 c.c., viene anche meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento del danno, introdotta dallo stesso attore con riferimento al medesimo vizio redibitorio.

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