(massima n. 1)
In tema di vendita e risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., grava sul venditore una presunzione di conoscenza dei vizi della cosa venduta, superabile solo dimostrando di aver ignorato detti vizi senza colpa. Il giudice deve motivare adeguatamente le ragioni che escludono la colpa del venditore, altrimenti la sentenza č nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.