Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15104 del 22 novembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La rinunzia, accertata dal giudice di merito, del compratore all'azione di risoluzione malgrado la denunzia dei vizi della merce acquistata, non preclude l'esame dell'azione risarcitoria del medesimo proposta perché detta azione, riconosciuta dall'art. 1494 c.c., è autonoma rispetto alle azioni redibitoria e quanti minoris e può essere pertanto esercitata anche da sola, purché ricorrano i presupposti — comuni alle altre due azioni — della tempestiva denunzia e dell'esistenza dei vizi, e la colpa del venditore, requisito richiesto per l'azione risarcitoria.

(massima n. 2)

Spetta al giudice di merito accertare, in base alle risultanze processuali, se il compratore che utilizza la merce, dopo averne denunziato i vizi, intenda in tal modo rinunziare all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.

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