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Articolo 1493 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti della risoluzione del contratto

Dispositivo dell'art. 1493 Codice Civile

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo(1) e rimborsare al compratore le spese [1475] e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita(2).

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Note

(1) Comprensivo degli interessi (v. 1282 c.c.).
(2) Ad esempio, le somme sborsate per evitare che il bene viziato subisca un ulteriore deterioramento ovvero per migliorarne lo stato.

Ratio Legis

La risoluzione opera retroattivamente pertanto ciascuna parte è tenuta a restituire quanto ricevuto a causa della stipula.

Spiegazione dell'art. 1493 Codice Civile

Effetti della risoluzione

Dichiarata la risoluzione del contratto (può esser dichiarata con sentenza costitutiva: art. 2908 cod. civ.), poiché deve ritenersi come se la vendita non avesse mai avuto luogo, la cosa dev'essere restituita al venditore, e questi deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
I pagamenti legittimamente fatti sono tutte le spese normali, i diritti di registrazione, gli onorari a notai e a legali, le mediazioni pagate, ecc.
Se di tali spese non fosse integralmente rimborsato il compratore, l'indennizzo dovutogli non sarebbe completo; e non vi è ragione di non indennizzarlo integralmente di quanto ingiustamente ha sofferto.

Ovvio è l'obbligo del compratore di restituire la cosa se non è perita in conseguenza dei vizi: non restituendola in tal caso egli non reca torto al venditore che l'ha perduta (benché presso il compratore) per fatto però di cui al compratore deve rispondere.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

346 Nell'art. 377, integrando le disposizioni del codice (art. 1501) e del progetto precedente (art. 368) circa gli effetti dello scioglimento del contratto nel caso di redibitoria ho stabilito che il compratore deve restituire al venditore, oltre la cosa ricevuta, anche gli utili ricavati nel frattempo; e che il venditore da canto suo, oltre che restituire il prezzo e rimborsare il compratore e le spese fatte per la vendita, deve anche gli interessi legali sui prezzo dal giorno del pagamento.
Si mantiene così un giusto equilibrio nelle reciproche prestazioni delle due parti.

Massime relative all'art. 1493 Codice Civile

Cass. civ. n. 16077/2020

In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.

Cass. civ. n. 12759/1993

La risoluzione del contratto di compravendita comporta l'obbligo del venditore di integrale restituzione delle somme percepite per il prezzo della cosa compravenduta, in esse compresi gli interessi eventualmente corrisposti dal compratore per il pagamento dilazionato del prezzo pattuito, del quale essi costituiscono parte integrante.

Cass. civ. n. 12942/1992

Posto che l'obbligazione, a carico del venditore, di restituire al compratore la somma, ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione.

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