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Articolo 1812 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Danni al comodatario per vizi della cosa

Dispositivo dell'art. 1812 Codice Civile

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [798, 1710, 1768, 1821, 2030](1).

Note

(1) Si ritiene che si tratti di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale (2043), analogamente a quanto accade in tema di donazione (v. 798). Essa sorge solo al ricorrere dei presupposti di cui alla norma: pertanto, non sorge se il comodante non conosceva il vizio e nemmeno se il comodatario lo conosceva o avrebbe dovuto conoscerlo con al diligenza ordinaria (1176).

Ratio Legis

La previsione viene ritenuta ipotesi di responsabilità aquiliana (2043) e non contrattuale, atteso che il comodante non ha l'obbligo di garantire vizi perchè il contratto non è oneroso. Tuttavia, se egli dà in prestito un bene che sapeva essere viziato e ciò reca danno all'altra parte il comodante non può essere immune dalla relativa responsabilità.

Spiegazione dell'art. 1812 Codice Civile

Danni al comodatario per vizi della cosa

Al comodante, obbligato a titolo gratuito, non poteva essere posta alcuna responsabilità per i vizi della cosa, se non in caso di dolo. In armonia pertanto con la regola stabilita dall' art. 789 del c.c. per le donazioni, e alla stregua dell'insegnamento romanistico, il comodante è tenuto al risarcimento dei danni verso il comodatario per i vizi della cosa quando li abbia conosciuti prima della consegna e li abbia ciononostante taciuti.

Le ragioni di credito che a questo titolo il comodatario può vantare, non sono assistite nè da privilegio né da diritto di ritenzione, e non possono essere addotte in compensazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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