(massima n. 1)
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti. La riconoscibilità del vizio esclude il sorgere della garanzia, con l'effetto che l'acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto, né la riduzione del prezzo, né il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c.