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Articolo 1821 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Danni al mutuatario per vizi delle cose

Dispositivo dell'art. 1821 Codice Civile

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Ratio Legis

La garanzia per i vizi dipende dal fatto che il mutuante deve consegnare alla controparte un bene immune da vizi. Tuttavia, la sua responsabilità è valutata in modo meno rigoroso se egli non ottiene un lucro dal contratto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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