Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4300 del 16 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non č sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa.

(massima n. 2)

In tema di compravendita, la denuncia dei vizi svolta dall'utilizzatore del bene, successivamente concessogli in leasing, non vale ad impedire la decadenza del compratore dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.c., in quanto proveniente da un terzo estraneo al contratto. (Nella specie la S.C., in relazione ad immobile alienato due volte nello stesso giorno e contestualmente concesso in leasing dal secondo acquirente, ha dichiarato inefficace e intempestiva la denuncia dei vizi comunicata dall'utilizzatore agli originari venditori, entro il termine contrattualmente previsto, in deroga all'art. 1495 c.c., nella seconda vendita, ma dopo la scadenza di quello codicistico).

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