(massima n. 2)
In tema di compravendita, la denuncia dei vizi svolta dall'utilizzatore del bene, successivamente concessogli in leasing, non vale ad impedire la decadenza del compratore dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.c., in quanto proveniente da un terzo estraneo al contratto. (Nella specie la S.C., in relazione ad immobile alienato due volte nello stesso giorno e contestualmente concesso in leasing dal secondo acquirente, ha dichiarato inefficace e intempestiva la denuncia dei vizi comunicata dall'utilizzatore agli originari venditori, entro il termine contrattualmente previsto, in deroga all'art. 1495 c.c., nella seconda vendita, ma dopo la scadenza di quello codicistico).