Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13108 del 15 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che un fondo, promesso in vendita come "edificabile", al momento della stipula del contratto preliminare sia stato già inserito in un piano di insediamento industriale (PIP) non costituisce causa di annullamento del contratto per dolo o per errore, sia perché l'inserimento nel suddetto piano non comporta di per sé l'inedificabilità, sia perché non necessariamente un fondo inserito in quel tipo di strumento urbanistico è destinato all'espropriazione. Ne consegue che è onere del promissario acquirente, che invochi l'annullamento del preliminare, dimostrare che la P.A. non abbia consentito la richiesta edificazione sul fondo, perché contrastante con le disposizioni relative all'attuazione del PIP.

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