Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2688 del 29 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'annullabilitą del contratto per errore di diritto ricorre quando il consenso di una parte sia determinato da falsa rappresentazione circa l'esistenza, l'applicabilitą o la portata di una norma giuridica, imperativa o dispositiva, e tale vizio sia rilevabile dall'altro contraente con l'uso della normale diligenza, mentre l'errore č di fatto quando, ferme restando le suindicate condizioni, cade su una circostanza di fatto. Deve considerarsi errore di fatto, e non di diritto, quello che cade sulla supposta appartenenza di un immobile ad una societą anziché ai singoli soci, in presenza di una clausola con la quale si conferisce l'immobile semplicemente in uso alla medesima societą.

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