(massima n. 1)
Poiché il requisito dell'essenzialità dell'errore deve essere determinato con criteri oggettivi, non è causa di annullamento del negozio l'eventuale errato apprezzamento soggettivo, in contrasto con la realtà oggettiva, di un elemento contrattuale identificato o identificabile. (Nella specie, è stato ritenuto irrilevante ai fini della risoluzione del contratto l'errore sulla ubicazione di un appartamento in un piano dell'edificio piuttosto che in un altro).