Cassazione civile Sez. II sentenza n. 29010 del 12 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identitą o qualitą della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si č determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilitą economica dell'affare.

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