Cassazione civile Sez. II sentenza n. 985 del 2 febbraio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

L'errore sul valore della cosa alienata č rilevante ai fini dell'invaliditā del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualitā essenziale della cosa medesima.

(massima n. 2)

La scusabilitā dell'errore che abbia viziato la volontā di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto č irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, dovendosi avere riguardo alla riconoscibilitā dell'errore da parte dell'altro contraente.

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