Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2725 del 24 ottobre 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di diritto, anche se incide sui presupposti, non dā luogo ad una causa di nullitā assoluta (che abilita il giudice a respingere gli effetti di un atto o negozio del quale gli č stata domandata l'applicazione), bensė di sola annullabilitā; e per fare valere tale vizio in via di opposizione all'azione di adempimento, la parte interessata — pur non vincolata a forme speciali — deve addurre una falsa rappresentazione circa l'esistenza, la portata o l'applicabilitā di una norma giuridica, riconoscibile dall'altro contraente e che sia stata la ragione unica o principale del negozio.

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