Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3892 del 29 giugno 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di conoscenza delle norme giuridiche (ignorantia legis non excusat) non può essere invocata per escludere la configurabilità e la rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, di un errore vizio della volontà determinato dall'ignoranza o dall'inesatta conoscenza di una norma né per escludere la riconoscibilità di un errore siffatto, la quale — atteso che l'ordinamento vigente non esige più l'ulteriore requisito della scusabilità — deve essere accertata non in astratto ma in relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto.

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