Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1556 del 25 maggio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'annullamento del contratto per errore su una qualitą essenziale dell'oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualitą sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell'erronea e determinante convinzione della sua esistenza.

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