Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20148 del 3 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identitą o qualitą della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si č determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilitą economica dell'affare.

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