(massima n. 1)
In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve costituire l'unica effettiva ragione di recesso; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.