Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2453 del 24 luglio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il motivo illecito importa, a norma dell'art. 1345 c.c., la nullitą del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l'intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza. Pertanto, l'illiceitą del motivo di una delle parti non determina la nullitą del contratto, qualora l'altra parte, pur essendone a conoscenza, abbia concluso il contratto per un proprio diverso motivo.

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