(massima n. 1)
La sussistenza di una motivazione organizzativa legittima non esclude di per sé la natura discriminatoria di un licenziamento. Anche un licenziamento motivato da ragioni economiche o organizzative può essere considerato discriminatorio se attuato direttamente o indirettamente in ragione di un fattore di rischio, quale la disabilità del lavoratore.