Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20197 del 19 ottobre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dettata dall'art. 1345 c.c. che, derogando al principio secondo il quale i motivi dell'atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtł del disposto di cui all'art. 1324 c.c., trova applicazione anche rispetto agli atti unilaterali, laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l'illiceitą del motivo, al pari della illiceitą della causa, a mente dell'art. 1343 c.c., nella contrarietą dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ne consegue che, sussistendone le condizioni di fatto, deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c., l'atto di recesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di societą di persone, risulti ispirato dalla sola finalitą di rappresaglia e di ritorsione nei confronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest'ultima, dovendosi ritenere un siffatto motivo contrario alle norme imperative poste a tutela delle libertą sindacali dei lavoratori, norme che, in ragione del valore e della tutela, che lo stesso dettato costituzionale assegna al «lavoro», nella sua accezione pił ampia, appaiono estensibili, al di fuori dei rapporti di lavoro subordinato, a tutti coloro che svolgono attivitą lavorativa, anche se in forma parasubordinata o autonoma.

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