Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22614 del 9 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il licenziamento ritorsivo, determinato esclusivamente da un motivo illecito come la rappresaglia contro comportamenti legittimi del lavoratore, è nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c. e rende applicabile la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale licenziamento può essere dimostrato anche attraverso prove indiziarie e dati statistici, come il trattamento differenziato riservato ai lavoratori sindacalizzati rispetto a quelli non sindacalizzati.

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