(massima n. 1)
Il licenziamento ritorsivo, determinato esclusivamente da un motivo illecito come la rappresaglia contro comportamenti legittimi del lavoratore, è nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c. e rende applicabile la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale licenziamento può essere dimostrato anche attraverso prove indiziarie e dati statistici, come il trattamento differenziato riservato ai lavoratori sindacalizzati rispetto a quelli non sindacalizzati.