(massima n. 1)
Il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell'art. 8, 1 comma D.Lgs. 81 del 2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time deve essere considerato ritorsivo in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 D.Lgs. 81 del 2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta. (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, aveva ordinato alla societą datrice di lavoro di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e di risarcirgli il danno pari ad una indennitą commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori, contributi previdenziali e spese.)