Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23158 del 31 ottobre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di opposizione all'esecuzione, come l'opponente può contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata adducendo una ragione di impignorabilità del bene staggito (nella specie, il suo conferimento ad un fondo patrimoniale) sorta anteriormente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale od al conseguimento della sua definitività, così, simmetricamente, non è precluso al creditore procedente di replicare che la pignorabilità del bene deriva dall'applicazione dell'art. 192 cod. pen., qualora il fondo sia stato costituito dall'autore del reato dopo la commissione dello stesso, attesa l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità tra azioni revocatorie, tanto più di quella penale, rispetto all'opposizione all'esecuzione che si fondi sull'impignorabilità di beni che siano oggetto di queste. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. ha dichiarato l'inammissibilità della stessa, senza esaminarla nel merito, in ragione del mancato esperimento, in separata sede, delle contestazioni sull'inopponibilità del fondo patrimoniale derivanti dalla prospettazione della sua inefficacia ai sensi dell'art. 192 cod. pen.).

(massima n. 2)

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia.

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