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Articolo 303 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cessazione della potestā dell'adottante

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 303 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 4 maggio 1983, n. 184.

[Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta sia ripreso dai genitori]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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