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Articolo 337 septies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Dispositivo dell'art. 337 septies Codice Civile

(1)Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il qaule riporta, con modificazioni, il contenuto dell'art. 155 quinquies abrogato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 337 septies Codice Civile

Cass. civ. n. 4145/2023

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre)

Cass. civ. n. 2670/2023

In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.

Cass. civ. n. 358/2023

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

La maggiore età, tanto più quando è matura, implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.

Cass. civ. n. 29264/2022

Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendo invece primariamente far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, restando in ogni caso ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.

Cass. civ. n. 21819/2021

Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.

Cass. civ. n. 29977/2020

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Cass. civ. n. 17183/2020

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Cass. civ. n. 7555/2020

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione dell'entità di tale mantenimento, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda comunque continuativamente e non solo occasionalmente alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati.

Cass. civ. n. 5088/2018

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Cass. civ. n. 12391/2017

Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.

Cass. civ. n. 13609/2016

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. (Rigetta, App. Roma, 16/10/2014).

Cass. civ. n. 12952/2016

La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Cass. civ. n. 18869/2014

Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.

Cass. civ. n. 27377/2013

L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne (nella specie ultratrentenne) cessa ove lo stesso, benché dotato di un patrimonio personale, sia ancora dedito (a spese del genitore) agli studi universitari presso una sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza aver ingiustificatamente conseguito alcun correlato titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa.

Cass. civ. n. 25300/2013

Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato.

Cass. civ. n. 18075/2013

La legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coabitazione per effetto del trasferimento del figlio maggiorenne, per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazione un appartamento).

Cass. civ. n. 13184/2011

Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Cass. civ. n. 3908/2009

In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni.

Cass. civ. n. 28987/2008

Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.

Cass. civ. n. 407/2007

In tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, ex art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata.

Cass. civ. n. 24498/2006

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 c.c., cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità – quale che sia – acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario.

Cass. civ. n. 26259/2005

Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.

Cass. civ. n. 11863/2004

Il contributo per mantenere il figlio maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il coniuge – divorziato o separato – ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino all'esclusione di esso, o alla riduzione dell'ammontare, con decisione passata in giudicato, ad assicurare detto sostentamento del figlio beneficiario, per cui dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi; peraltro, i suddetti provvedimenti ove caducati per effetto della definitiva decisione passata in giudicato, non legittimano l'esecuzione coattiva per ottenere l'assegno o la parte di esso non pagato, per il periodo in cui il provvedimento che lo aveva riconosciuto era ancora efficace.

Cass. civ. n. 4616/1998

Anche in caso di separazione personale tra coniugi, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all'art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età, ma persiste finché il figlio stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa. Non può ritenersi, peraltro, idonea ad esonerare il genitore non convivente dall'obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per converso, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, sì da far ritenere il suo eventuale rifiuto privo di qualsivoglia, accettabile giustificazione (principio affermato dalla S.C. in relazione al rifiuto — ritenuto, nella specie, legittimo, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di merito — opposto dal figlio ventenne di genitori separati ad un'offerta d'ingaggio per un anno, e per la somma di ottocentomila lire mensili più vitto ed alloggio, ricevuto da una società di pallacanestro. La corte di legittimità, nel cassare la sentenza, ha, ancora, osservato che, in essa, mancava ogni valutazione tanto in ordine alla precarietà dell'offerta quanto alla ragionevolezza delle aspirazioni del giovane, che vi aveva rinunciato per non sacrificare l'anno scolastico — V liceo scientifico — da lui frequentato).

Cass. civ. n. 10780/1996

La statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge, col quale non convivono, è viziata da extrapetizione qualora la richiesta di tale assegno sia stata avanzata esclusivamente in occasione dell'udienza di comparizione personale dinanzi al presidente del tribunale senza essere reiterata, in forma di domanda riconvenzionale, all'atto della costituzione (nella specie non avvenuta) in giudizio dinanzi all'istruttore designato. Infatti, nel procedimento di separazione personale la fase presidenziale, essendo preordinata all'esperimento del tentativo di conciliazione, resta fuori del giudizio contenzioso di separazione che ha inizio con la rimessione delle parti dinanzi al giudice istruttore e che può anche non aver luogo quando il giudizio di conciliazione abbia sortito esito positivo.

Cass. civ. n. 496/1996

In regime di separazione, determina autosufficienza economica del figlio maggiorenne, la quale comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento dello stesso da parte del coniuge non affidatario, la percezione, da parte di detto figlio, di un reddito corrispondente, secondo le condizioni normali e concrete di mercato, alla professionalità – quale che sia – definitivamente da esso acquisita, senza che rivesta, a tal fine, alcuna rilevanza il tenore di vita del quale il figlio stesso aveva goduto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori.

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Anonimo chiede
venerdì 24/06/2022 - Emilia-Romagna
“Parere riguardo a Art. 337 quinquies e septies.

Nome di fantasia Massimo G.

Genitori separati a seguito di separazione, iniziata come richiesta giudiziale della madre, e conclusa con un accordo dei genitori omologato con sentenza del giudice così composto:
Due figli allora minorenni, casa di proprietà del solo padre, assegnato in diritto di abitazione ai figli e alla madre .
Entrambi i genitori lavorano. Non vi è mantenimento verso la moglie ma solo verso i figli.
Il padre versa alla madre un assegno mensile come contributo al mantenimento di entrambi i figli.

Oggi i figli sono ampiamente maggiorenni, uno abita per conto proprio, lavora, ma non ha una occupazione stabile.
L’altro non lavora e vive ancora con la madre.

La domanda è questa:
possono i genitori accordarsi per un diverso assegno di mantenimento, ad esempio versarlo direttamente ai figli, o in futuro non versarlo più, senza passare da un provvedimento di conferma da parte di un giudice ?

E sufficiente un accordo scritto, eventualmente una scrittura privata autenticata da un notaio ?
I figli devono sottoscrivere tale accordo ?

Saluti e grazie”
Consulenza legale i 04/07/2022
Occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 160 c.c., i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio - tra i quali c’è, naturalmente, l’obbligo di mantenere i figli - sono inderogabili.
Ora, in merito alla questione giuridica oggetto del quesito, la giurisprudenza ha chiarito che “gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell'art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 12/01/2016, n. 298).
Pertanto, è almeno in astratto possibile che l’accordo che si intende concludere possa non rispettare il limite dei diritti inderogabili, nel nostro caso il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti. Inoltre, la pronuncia sopra citata specifica altresì che, per essere validi, accordi di questo tipo non devono “interferire” con quanto già stabilito in sede di omologa della separazione: pertanto, qualora ciò avvenisse, uno o entrambi i figli potrebbero chiedere al giudice di dichiarare la nullità dell’accordo stesso.
Si sconsiglia, pertanto, di seguire la via prospettata nel quesito, e di formalizzare eventuali modifiche o con l’apposito procedimento previsto dall’art. 710 c.p.c. o mediante la procedura di negoziazione assistita, sicuramente più semplice, veloce e meno costosa.

Paolo F. chiede
domenica 04/07/2021 - Campania
“Sono divorziato e riconosco all'ex coniuge euro 500,00 per il mantenimento di mio figlio. Adesso mio figlio lavorerà per circa 4 mesi lontano da casa per cui vorrei sapere se posso chiedere di sospendere l'assegno per questo periodo o chiedere la revoca. Inoltre dal 1/10/2019 al 30/9/2020 mio figlio ha lavorato come portalettere per Poste italiane con contratto a tempo determinato
rinnovato di 3 mesi in 3 mesi per un totale di 12 mesi ed in più ha percepito l'indennità naspi per 6 mesi.
Potrebbe questo bastare per chiedere la revoca del mantenimento?”
Consulenza legale i 05/07/2021
Ai fini della revoca dell’assegno di mantenimento corrisposto per il figlio maggiorenne non è sufficiente la sola circostanza che quest’ultimo abbia trovato un lavoro e percepisca uno stipendio.
È necessario, infatti, che il figlio stesso abbia conseguito l’autosufficienza economica. La relativa prova incombe sul genitore che deve corrispondere l’assegno e che ne chiede la revoca: "in regime di separazione o divorzio fra i genitori l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che i medesimi hanno raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato; ovvero che essi volontariamente si sottraggono allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata" (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4555).
La necessità del conseguimento dell'autosufficienza economica è stata ribadita di recente anche da Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord. 14/09/2020, n. 19077, la quale ha evidenziato altresì il diritto del figlio “a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza”.
Tra l’altro, ai fini della valutazione circa l’avvenuto conseguimento o meno dell’indipendenza economica, non basta considerare la durata del contratto, o dei contratti, a tempo determinato in base ai quali il giovane ha lavorato, né la congruità della retribuzione; occorre infatti una valutazione “in prospettiva” della situazione lavorativa e professionale del figlio.
Come ha ricordato Cass. Civ., Sez. I, sent. 06/04/2009, n. 8227, l'obbligo del genitore, separato o divorziato, di concorrere al mantenimento dei figli persiste finché non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza (ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa).
Corollario di tale principio” prosegue la Corte “è che l'espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non è sufficiente per esonerare il genitore da un tale obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che si sia raggiunta l'indipendenza economica la quale richiede [...] una prospettiva concreta di continuità”.