Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24498 del 17 novembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 c.c., cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalitą – quale che sia – acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attivitą lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguitą del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.