(massima n. 1)
Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fintanto che non si sia esaurito in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro. (Nella specie, il giudice di merito ha limitato ma non escluso completamente la contribuzione genitoriale sul presupposto che la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non consente di considerare un figlio economicamente autosufficiente, non essendo stati provati nella presente fattispecie una serie di parametri ed in particolare l'importo del reddito percepito e la durata del contratto medesimo).